Nell’ambito delle FAQ relative alla fatturazione elettronica è stato chiarito il caso
- di acquisizione, anteriormente al 21/12/2018, di un modulo con il conferimento della delega
- al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”.
In considerazione di quanto sopra, è stato chiesto se è possibile
- l’utilizzo di tale delega
- per l’effettuazione dell’adesione al servizio di consultazione per conto del cliente.
A partire dal mese di maggio 2019, per effetto delle indicazioni espresse dal Garante,
- la consultazione e il download delle fatture elettroniche all’interno del portale "Fatture e Corrispettivi"
- è possibile solo se l'utente o un suo intermediario appositamente delegato aderirà a un nuovo servizio di "Consultazione".
Tale novità è stata prevista dal Provv. del 21/12/2018 che, in aggiunta alle modifiche apportate al Provv. del 30/04/2018, è intervenuto anche sul Provv. del 05/11/2018 e sul relativo modello di conferimento delle deleghe ai servizi del portale "Fatture e Corrispettivi".
Pertanto, le deleghe conferite agli intermediari prima del 21/12/2018
- non consentono agli stessi di effettuare per conto dei propri clienti
- l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici.
Di conseguenza, per l’effettuazione delle operazioni di adesione (o recesso) dal servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche per conto dei propri clienti occorre che
- gli intermediari delegati al servizio di consultazione delle fatture elettroniche prima della predetta data
- acquisiscano nuovamente la delega al servizio di consultazione.