L'imposta di donazione non scatta se il trasferimento a titolo gratuito è avvenuto con la finalità di alienare il bene (mandato a vendere).
Lo ha stabilito la Cassazione con sentenza 11401 del 30 aprile 2019 con cui ha accolto il ricorso di un notaio.
Confermato dunque l’orientamento della Ctp di Vicenza (poi ribaltato in appello) secondo cui il trasferimento era meramente strumentale alla esecuzione del mandato, costituendo adempimento della obbligazione dei mandanti di somministrare al mandatario, ai sensi dell'art. 1719 cod. civ., i mezzi necessari per l'esecuzione del contratto. Infatti il trasferimento della proprietà non ha carattere definitivo, ovvero non rappresenta un vero incremento patrimoniale del mandatario, siccome finalizzato ad altra funzione
Smentita la tesi della Ctr del Veneto secondo cui il trasferimento immediato dell’immobile al mandatario senza rappresentanza non è connaturato al contratto di mandato, essendo sufficiente che la proprietà sia in capo al mandatario al momento della stipulazione della compravendita col terzo acquirente. Di conseguenza essendosi realizzato un immediato passaggio di proprietà del bene a titolo gratuito avrebbe dovuto trovare applicazione il regime previsto per le donazioni di immobili.
Nel decidere la controversia a favore del contribuente la Cassazione, in assenza di precedenti specifici, richiama una parte della giurisprudenza formatasi in materia di trust secondo cui il trasferimento dei beni al trustee “ha natura transitoria e non esprime alcuna capacità contributiva, il presupposto d’imposta si manifesta solo con il trasferimento definitivo di beni dal trustee al beneficiario e non può applicarsi il regime delle imposte indirette sui trasferimenti in misura proporzionale”. Infatti il disponente non intende arricchire il trustee, ma vuole che quest'ultimo li gestisca in favore dei beneficiari, segregandoli per la realizzazione dello scopo indicato nell'atto istitutivo del trust, per cui l'intestazione dei beni al trustee deve ritenersi, fino allo scioglimento del trust, solo momentanea (cfr. Cass. 975/2018 e 25478/2015).
Di conseguenza la conclusione è stata nel senso che l’atto di trasferimento al mandatario è manifestamente neutro in quanto non comporta alcun sostanziale trapasso di ricchezza e definitivo arricchimento della sfera patrimoniale del mandatario, atteso che costui è gravato (per l'adempimento dei mandato) dalle correlate obbligazioni di trasferire al terzo acquirente il bene (del quale è intestatario meramente formale), e di corrispondere al mandante il relativo prezzo, ovvero – qualora il mandato non possa essere adempiuto - dalla obbligazione di retrocedere il bene al mandante.