Con la risposta risposta 130/2019, l'Agenzia delle Entrate:
premesso che:
il contribuente effettuando cessioni all’esportazione, non è obbligato:
il contribuente ha comunque la facoltà di emettere fattura elettronica tramite Sdi nei confronti di un soggetto non residente, inserendo un codice destinatario convenzionale.
in ambito extra Ue, la prova dell’esportazione è fornita, in sostituzione del visto sul documento cartaceo, dal documento informatico rilasciato dalla dogana con la procedura Dae (“Documento di accompagnamento all’esportazione”), che fornisce un codice Movement reference number (Mrn). Il Dae viene rilasciato dalla dogana di esportazione allo spedizioniere o direttamente all’esportatore e accompagna la merce dalla dogana di esportazione fino alla dogana di uscita.
Pertanto, conclude l’Agenzia, a seguito dell’informatizzazione delle procedure non è più necessario che la dogana di uscita apponga materialmente sulla fattura il “visto uscire”, sostituito dal messaggio elettronico della dogana di uscita. Per questo motivo, risultano superate le criticità evidenziate dall’istante.