Una risposta ad un’interrogazione parlamentare ha chiarito che la determinazione del livello di tassazione dei tabacchi, nel caso di specie l’accisa sulle sigarette elettroniche, deriva da vari fattori non legati esclusivamente al grado di nocività degli stessi.
L’interrogazione presentata attiene ai prodotti da fumo o simili di nuova generazione (e-cig, Iquos, Glo) per i quali si assiste
- all’applicazione di un’accisa inferiore a quella cui sono soggette le sigarette tradizionali
- in quanto l’assenza di combustione lascia presumere una minore novità delle stesse.
Gli interroganti, considerando anche le notizie di stampa, ritengono che
- tali prodotti oltre ad essere dannosi al pari del fumo delle sigarette tradizionali
- risultano potenzialmente portatori di vizio tra i non fumatori.
In ragione di quanto sopra, è stata evidenziata la necessita di
- equiparare la misura dell’accisa senza operare, appunto, alcuna distinzione
- per la tipologia di prodotti in esame con quella prevista per le sigarette tradizionali.
Nel rispondere al quesito è stato rappresentato che l’art. 25-decies del D.L. 119/2018, introdotto in sede di conversione in L. 136/2018, tramite modifica operata sull’art. 39-terdecies, del D.lgs. 504/1995, ha ridotto l’aliquota per il calcolo dell’accisa e dell’imposta di consumo sui prodotti di nuova generazione
- dal 50% dell’accisa gravante sull’equivalente consumo di sigarette al 25% per il tabacco riscaldato,
- e al 5% e 10% per liquidi per sigarette elettroniche, in relazione al contenuto o meno della nicotina.
Tuttavia, è stato precisato che:
- i rischi sanitari dei prodotti da fumo tradizionali (sigarette) e di nuova generazione (liquidi per sigarette elettroniche e tabacco riscaldato) sono valutati in base agli obblighi di informazione che risultano, in base al D.lgs. 6/2016, in capo ai fabbricanti e importatori;
- in ossequio alle disposizioni dell’art. 1, del D.lgs. 188/2014, con decreto del MEF, le aliquote di tassazione dei suddetti prodotti possono essere variate entro precisi limiti (fino a 0,5% per le sigarette e fino a 5% per i prodotti da fumo di nuova generazione), considerando l’andamento dei consumi e il livello dei prezzi di vendita anche per realizzare il maggior gettito complessivo netto.
Considerando quanto sopra evidenziato, si nota che
- la determinazione del livello di tassazione dei tabacchi non è collegata solo al grado di novità del prodotto ma deriva da vari fattori, quali le logiche di mercato, le specifiche caratteristiche dei prodotti del tabacco e delle intenzioni d’uso,
- che, tra l’altro, gli attribuiscono una differente classificazione doganale.
Inoltre, la Dir. 2014/40/UE, recepita con il D.lgs. 6/2016, richiede di prevedere e disciplinare in modo peculiare i prodotti a basso rischio.