Nell’ambito dei vari chiarimenti forniti dalla C.M. 8/2019 sulle novità fiscali introdotte dalla legge di bilancio 2019 vi sono quelli relativi all’aliquota IRES agevolata per enti con particolari finalità.
La legge di bilancio 2019 ha previsto l’abrogazione, con decorrenza dal 1/01/2019, della disposizione che disciplina la riduzione dell’IRES per specifici enti.
Nello specifico, la norma oggetto di soppressione è l’art. 6, del DPR 601/1973, recante la previsione del beneficio della riduzione a metà dell’IRES nei confronti dei soggetti di seguito indicati, purché abbiano personalità giuridica:
Inoltre, la medesima legge di bilancio 2019 ha previsto che
Tale ultima disposizione normativa è stata oggetto di modifiche ad opera del D.L. 135/2018 (conv. in L. 12/2019) la quale ha stabilito che la disposizione di cui al co. 51 (cioè quella relativa all’abrogazione) trova applicazione a decorrere dal periodo d’imposta di prima applicazione del regime agevolativo di cui al co. 52-bis che, a sua volta, dispone, fermo restando che è garantito il coordinamento con le disposizioni di cui al D.lgs. 117/2017 (di seguito Codice), che
In altri termini, l’abrogazione dell’agevolazione della riduzione a metà dell’IRES prevista dal citato art. 6 non avrà effetto dal 1/01/2019 ma diventerà operativa a decorrere dal 1° periodo d’imposta in cui troverà applicazione il regime di favore da definire con gli ulteriori interventi normativi.
In definitiva, il beneficio fiscale ex art. 6, del DPR 601/1973, resta applicabile anche dopo il 31/12/2018.
Si rammenta che l’art. 89, co. 5, del medesimo D.lgs. 117/2017, ha inserito nel dettato normativo del più volte richiamato art. 6 una specifica disposizione che prevede quanto segue:
L’applicazione di tale previsione di coordinamento è prevista per gli enti iscritti nel suddetto Registro a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione UE e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del medesimo Registro.