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Notizie Flash 15/04/2019

Ires agevolata per gli enti con particolari finalità

Ires agevolata per gli enti con particolari finalità

Nell’ambito dei vari chiarimenti forniti dalla C.M. 8/2019 sulle novità fiscali introdotte dalla legge di bilancio 2019 vi sono quelli relativi all’aliquota IRES agevolata per enti con particolari finalità.

La legge di bilancio 2019 ha previsto l’abrogazione, con decorrenza dal 1/01/2019, della disposizione che disciplina la riduzione dell’IRES per specifici enti.

Nello specifico, la norma oggetto di soppressione è l’art. 6, del DPR 601/1973, recante la previsione del beneficio della riduzione a metà dell’IRES nei confronti dei soggetti di seguito indicati, purché abbiano personalità giuridica:

  • enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza;
  • istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali;
  • enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione;
  • IACP e loro consorzi nonché enti con i medesimi fini sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell'UE in materia di “in house providing” e che siano costituiti e operanti al 31/12/2013.

Inoltre, la medesima legge di bilancio 2019 ha previsto che

  • in relazione agli acconti dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2018
  • la determinazione avviene considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando la disposizione abrogata.

Tale ultima disposizione normativa è stata oggetto di modifiche ad opera del D.L. 135/2018 (conv. in L. 12/2019) la quale ha stabilito che la disposizione di cui al co. 51 (cioè quella relativa all’abrogazione) trova applicazione a decorrere dal periodo d’imposta di prima applicazione del regime agevolativo di cui al co. 52-bis che, a sua volta, dispone, fermo restando che è garantito il coordinamento con le disposizioni di cui al D.lgs. 117/2017 (di seguito Codice), che

  • con successivi provvedimenti di legge sono individuate misure di favore, compatibili con il diritto comunitario, nei confronti dei soggetti
  • che svolgono con modalità non commerciali attività che realizzano finalità sociali nel rispetto dei princìpi di solidarietà e sussidiarietà.

In altri termini, l’abrogazione dell’agevolazione della riduzione a metà dell’IRES prevista dal citato art. 6 non avrà effetto dal 1/01/2019 ma diventerà operativa a decorrere dal 1° periodo d’imposta in cui troverà applicazione il regime di favore da definire con gli ulteriori interventi normativi.

In definitiva, il beneficio fiscale ex art. 6, del DPR 601/1973, resta applicabile anche dopo il 31/12/2018.

Si rammenta che l’art. 89, co. 5, del medesimo D.lgs. 117/2017, ha inserito nel dettato normativo del più volte richiamato art. 6 una specifica disposizione che prevede quanto segue:

  • la riduzione a metà dell’IRES non si applica agli enti iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore;
  • per gli enti religiosi civilmente riconosciuti iscritti nel predetto Registro, la riduzione si applica limitatamente alle attività diverse da quelle di interesse generale indicate nell’art. 5 del Codice.

L’applicazione di tale previsione di coordinamento è prevista per gli enti iscritti nel suddetto Registro a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione UE e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del medesimo Registro.

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