L’Agenzia, con la risposta n. 98/2019, ha chiarito che le SICAF non rientrano tra i soggetti esenti dall’applicazione della ritenuta su interessi e redditi di capitale di cui al co. 5-bis, art. 26, DPR 600/1973.
La questione oggetto dell’interpello in esame attiene ad un istituto di credito residente in Germania che opera in Italia sia tramite succursale italiana (in libertà di stabilimento) e sia direttamente come banca commerciale (in libera prestazioni di servizi). In relazione a tale ultima attività, l’istante concede dei finanziamenti a operatori del settore immobiliare, prospettandosi al tempo stesso l’opportunità di concedere dei finanziamenti a m/l termine a delle SICAF (Società di Investimento a Capitale Fisso) immobiliari.
La fattispecie di ordine interpretativo attiene alla possibilità di applicare:
Nello specifico, la questione verte sul fatto se le SICAF debbano considerarsi imprese in quanto la norma, nel prevede l’esenzione dalla predetta ritenuta, specifica che quest’ultima non si applichi in relazione agli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a m/l termine alle imprese.
L’istante, nel prospettare la soluzione al quesito, ritiene che
Pertanto, in considerazione di quanto evidenziato, ai proventi derivanti da finanziamenti alle SICAF immobiliari è applicabile l’esenzione da ritenuta, fermo restano la presenza delle ulteriori condizioni previste dalla norma.
L’Agenzia, nel fornire la risposta al quesito, richiama il dettato normativo previsto dal citato co. 5-bis, introdotto dal D.L. 91/2014, e oggetto di successive modifiche ad opera del D.L. 133/2014, D.L. 3/2015 e D.L. 18/2016, che prevede che:
La citata disposizione normativa è stata introdotta per favorire
L’Agenzia precisa, al riguardo, che gli enti non commerciali, inclusi gli OICR e gli altri soggetti non esercenti attività di impresa ex co. 1, lett. c), art. 73, del TUIR, che rientrano nell’ambito dei sostituti d’imposta di cui all’art. 23, del medesimo DPR 600/1973, sono tenuti ad applicare la ritenuta di cui al co. 5, del citato art. 26, se corrispondono a soggetti non residenti interessi e altri proventi in relazione ai finanziamenti ricevuti.
In conclusione, l’Agenzia chiarisce che anche le SICAF sono tenute all’applicazione della ritenuta sugli interessi corrisposti all’istituto di credito.