L’istanza di rottamazione delle cartelle è irrevocabile con conseguente necessaria estinzione del giudizio pendente.
Lo ha stabilito la Cassazione con ordinanza n. 8555 del 27 marzo 2019, con cui ha respinto l’istanza di un contribuente che si opponeva alla richiesta di cessazione della materia del contendere presentata dall’Avvocatura dello Stato.
La contribuente faceva presente che dopo la presentazione della richiesta di rottamazione delle cartelle, prima che venisse accolta dall’amministrazione finanziaria, aveva già espresso la volontà di proseguire nel giudizio, depositando formale istanza di rinuncia al beneficio della definizione agevolata. Nessuna disposizione di legge prevede l’irretrattabilità della domanda di accesso al beneficio prima che la fattispecie si sia definitivamente perfezionata attraverso l’adesione espressa o tacita dell’Amministrazione finanziaria. Essendo la rinuncia al beneficio (10/4/2018) intervenuta prima della scadenza del termine assegnato all’Ufficio per provvedere sull’istanza (31/7/2018) l’Agenzia non avrebbe potuto richiedere l’estinzione del giudizio.
Nel rigettare l’istanza la Cassazione ricorda il consolidato orientamento secondo cui la dichiarazione di volersi avvalere di una determinata definizione agevolata non ha natura di mera dichiarazione di scienza o di giudizio, come tale modificabile, ma integra un atto volontario, frutto di scelta ed autodeterminazione da parte del contribuente, i cui effetti sono previsti dalla legge, sicché, una volta presentata, è irrevocabile e non può essere modificata dall'ufficio, né contestata dal contribuente per un ripensamento successivo, ma solo per errore materiale manifesto e riconoscibile (cfr. Cass. 33281/2018, 15295/2015, 15172/2006; 22966/2018).
Di conseguenza, è stata accolta l’istanza dell’Agenzia delle entrate di estinzione del giudizio; la declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (condanna al pagamento del doppio dell’importo del contributo unificato), che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass. 25485/2018).