Con la circolare n. 5/E del 21 marzo 2019, l’Agenzia delle entrate ha fornito dicazioni sulla possibilità di computare l’eccedenza di Ace in diminuzione dai maggiori imponibili definiti in sede di adesione, chiarendo le modalità di riconoscimento, facendo riferimento all’ottica di ripristino della situazione che si sarebbe realizzata qualora il contribuente avesse dichiarato sin da subito il proprio imponibile nella misura corretta.
Infatti, se il maggior reddito accertato dall’Amministrazione finanziaria fosse stato dichiarato esattamente dal contribuente, sarebbe confluito nel reddito complessivo netto e avrebbe trovato compensazione con il rendimento nozionale Ace. Pertanto, solo in sede di definizione in adesione e su istanza del contribuente, l’eccedenza riportabile di Ace, se ancora disponibile, può essere riconosciuta a scomputo del maggior imponibile accertato.
Nell’ambito del contraddittorio instaurato nel corso del procedimento di adesione, quindi, il contribuente potrà richiedere il riconoscimento dell’eccedenza di Ace a scomputo dei maggiori imponibili e l’ufficio dovrà riscontrare che l’eccedenza richiesta sia spettante, sia nell’an che nel quantum.
In relazione alla quantificazione
Per determinare se l’Ace presente nel periodo d’imposta oggetto di rettifica sia stata utilizzata, si deve tener conto, oltre che del suo ordinario utilizzo in compensazione del reddito complessivo netto nei periodi d’imposta successivi, anche di eventuali rettifiche derivanti da dichiarazioni integrative o dalla liquidazione ai sensi dell’articolo 36-bis del Dpr 600/1973, nonché delle rettifiche degli uffici a seguito di precedenti atti impositivi.
Il controllo operato dall’ufficio non dovrà essere limitato al riscontro cartolare dell’Ace disponibile, ma dovrà operare anche una valutazione nel merito in relazione alla sua spettanza.
La legge di bilancio 2019 ha abrogato la disciplina dell’Ace, con decorrenza dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, tuttavia le indicazioni fornite nella circolare continuano a essere utili, considerata anche la possibilità di scomputare l’eccedenza di Ace del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, dal reddito complessivo netto dei periodi successivi.