Con la risoluzione n. 37/E del 21 marzo 2019 l'Agenzia delle Entrate:
Il versamento può essere effettuato in due rate di pari importo, la prima entro il 31 maggio 2019 e la seconda entro il 2 marzo 2020. É consentito anche il pagamento in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2019. In ogni caso, non è possibile avvalersi della compensazione.
Il codice deve essere esposto nella sezione “Erario” dell’F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” (nel formato “AAAA”) va indicato il periodo d’imposta a cui si riferisce la violazione
Esempi:
per la LIPE errata del 4° trimestre 2017 si indica "2017", in quanto il periodo errato è del 2017
per l'omessa indicazione di una credito d'imposta a quadro RU del periodo d'imposta 2016 si indica "2016"
e così via.
Se le violazioni non si riferiscono a un determinato periodo d’imposta, invece, va riportato l’anno solare in cui sono state commesse le violazioni. Infine, i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare devono evidenziare l’anno in cui termina il periodo d’imposta per il quale le violazioni sono regolarizzate.
In caso di versamento in forma rateale, nel campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” vanno scritti il numero della rata in pagamento e il numero complessivo delle rate (ad esempio: “0102”, nel caso di pagamento della prima delle due rate; “0101”, se si paga in un’unica soluzione).