Il contribuente può sempre produrre in giudizio i documenti a meno che il fisco non provi che, durante la fase amministrativa ed a fronte di una richiesta specifica, abbia deliberatamente rifiutato di consegnarli.
Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 6792 dell’8 marzo 2019, ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.
Con il proprio ricorso l’Agenzia delle entrate denunciava la violazione dell’art. 32 del dpr 600/1973 e dell’art. 51 del dpr 633/1972 in quanto la sanzione dell’inutilizzabilità in contenzioso dei documenti non esibiti nella fase amministrativa consegue automaticamente all’inottemperanza all’invito dell’Ufficio. Secondo la ricorrente Agenzia l’articolo 32, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, prevede che “le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò l’ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta”. Tuttavia, il citato art. 32, all’ultimo comma, attenua il rigore della preclusione consentendo la produzione dei suddetti elementi al “contribuente che depositi in allegato all’atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile”. E nel caso di specie le circostanze allegate dal contribuente non integravano una causa non imputabile.
Nel rigettare il ricorso la Cassazione ricorda come l’art. 32 invocato dall’Agenzia sia una norma eccezionale da applicare in maniera tale da non comprimere il diritto alla difesa dei contribuenti non obbligandoli a pagamenti non dovuti (cfr. Cass. 7011/2018 e 453/2013).
Per essere quindi sanzionato con la perdita della facoltà di produrre documenti, il contribuente deve quindi aver tenuto un comportamento volutamente inteso a sottrarsi alla prova.
Di contro sull’Agenzia delle entrate grava l’onere di dimostrare di aver rivolto una richiesta specifica di documenti cui il contribuente si sia sottratto, attraverso un comportamento elusivo, dichiarando di non possederla o comunque sottraendola al controllo.
Di conseguenza è stato affermato il seguente principio di diritto: l'omessa esibizione da parte del contribuente dei documenti in sede amministrativa non determina l'inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa per il mero verificarsi di detta omessa esibizione, ma in presenza del peculiare presupposto, la cui prova incombe sull'Agenzia, costituito dall'invito specifico e puntuale all'esibizione, accompagnato dall'avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza (cfr. art. 32 comma quarto del citato d.P.R. n. 600 del 1973); il che nella specie non risulta essere avvenuto.