
Deve ritenersi ai fini Irap che riguardo alle prestazioni di terzi collaboratori del professionista, e ai relativi costi, la verifica del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione richiede un esame del concreto apporto di tali prestazioni all’effettivo svolgimento dell’attività del contribuente, al fine di verificare se il coinvolgimento di tali professionalità sia o meno estraneo al bagaglio professionale del contribuente.
Di conseguenza non è tenuto al versamento dell’Irap l’avvocato che si avvalga di un’unità di personale dipendente con mansioni di segretariato.
Lo ha ribadito la Cassazione con l’interessante sentenza 6116 del primo marzo con cui ha accolto il ricorso di un avvocato.
Sul punto si ricorda che l’Irap colpisce la capacità produttiva dell’obbligato se accresciuta e potenziata da un’attività autonomamente organizzata nel cui ambito assume rilevanza anche la presenza di un solo dipendente, quale elemento potenziatore ed aggiuntivo di reddito. A tal fine i giudici di legittimità ricordato il principio sancito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 9451 del 2016 (e ripreso da 18881/2016, 889/2017 e 8189/2017) secondo cui il requisito dell’autonoma organizzazione sussiste tutte le volte in cui il contribuente che eserciti l’attività di lavoro autonomo:
“a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che secondo l’id quod plerumque accidit costituiscono nell’attualità il minimo indispensabile per l'esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un lavoratore che esplichi mansioni di segretaria ovvero meramente esecutive”.
Secondo alcuni precedenti della giurisprudenza di legittimità in tema d'IRAP, non sono indicativi del presupposto dell'autonoma organizzazione i compensi corrisposti da un avvocato per le domiciliazioni presso i colleghi, trattandosi di prestazioni strettamente connesse all'esercizio della professione forense, che esulano dall'assetto organizzativo della relativa attività” (Cass. 22695/2016 e 26332/2017); così come non rilevano i compensi corrisposti a colleghi in caso di sostituzioni (cfr. Cass. 20088/2016, anche se in realtà resa in relazione a medici convenzionati col SSN: secondo tale pronuncia “In tema d'imposta regionale sulle attività produttive, i compensi corrisposti ai colleghi medici, in caso di obbligatoria sostituzione per malattia o ferie, non rilevano ai fini della configurabilità dell'autonoma organizzazione del medico di medicina generale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale”).