Con la risoluzione risoluzione 31/E del 26 febbraio 2019 l'Agenzia delle Entrate:
ha istituito il codice tributo “3500”
per il versamento, tramite modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 Elide), dell’ecotassa, ossia dell’imposta dovuta per i veicoli con emissioni eccedenti la soglia di 160 CO2 g/km (articolo 1, commi da 1042 a 1045, legge 145/2018).
Dal prossimo 1° marzo e fino al 31 dicembre 2021, chi acquista, anche tramite leasing, un veicolo di categoria M1 (automezzi destinati al trasporto di persone aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente) nuovo di fabbrica oppure immatricola in Italia un veicolo della stessa categoria già immatricolato in un altro Stato, deve dunque pagare un’imposta in funzione del numero di grammi di biossido di carbonio emessi eccedenti il limite indicato.
CO2 g/km | Imposta (euro) |
161-175 | 1.100 |
176-200 | 1.600 |
201-250 | 2.000 |
superiore a 250 | 2.500 |
Sono esonerati i veicoli a uso speciale, ossia quelli destinati a svolgere funzioni che richiedono un adattamento della carrozzeria e/o attrezzature speciali, inclusi quelli con accesso per sedie a rotelle.
Il versamento dell’“ecotassa” deve essere effettuato dall’acquirente o da chi richiede l’immatricolazione tramite il modello F24 Elide, indicando il codice tributo “3500” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”.
Nella sezione “Contribuente” della delega di pagamento vanno indicati il codice fiscale e i dati anagrafici di chi effettua il versamento; nella sezione “Erario ed altro”, bisogna riportare la lettera “A” nel campo “tipo”, il numero di telaio del veicolo nel campo “elementi identificativi” e l’anno di immatricolazione in Italia nel campo “anno di riferimento”.