Con il principio di diritto 9/2019, l'Agenzia delle Entrate:
- relativamente all'aliquota IVA applicabile alla cessione e somministrazione di alimenti e bevande
chiarisce che è necessario distinguere la somministrazione di alimenti e bevande dalla cessione dei medesimi beni:
- la somministrazione di alimenti e bevande è assoggettata all’aliquota del 10% ai sensi del n. 121) della Tabella A, Parte III, allegata al d.P.R. n.633 del 1972 (il contratto di somministrazione di alimenti e bevande, è inquadrato nell’ambito delle fattispecie assimilate alle prestazioni di servizi dall’articolo 3, comma 2, n. 4) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ed è caratterizzato dalla commistione di “prestazioni di dare” e “prestazioni di fare” (cfr. ris. n. 103 del 2016)
- la cessione di alimenti e bevande dovrà scontare l’aliquota applicabile in dipendenza della singola tipologia di bene alimentare venduto.