In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, ai fini dell'affermazione di responsabilità del contribuente, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 472/1997, è sufficiente una condotta cosciente e volontaria, senza che occorra, da parte dell'Amministrazione finanziaria, la concreta dimostrazione del dolo o della colpa (o di un intento fraudolento), atteso che la norma pone una presunzione di colpa per l'atto vietato a carico di colui che lo abbia commesso
Con questa motivazione la Cassazione con ordinanza 5080 del 21 febbraio, ha rigettato il ricorso di una srl in liquidazione confermando la legittimità di un accertamento con cui erano stati ripresi a tassazione maggiori ricavi in ragione della sottofatturazione di sei cessioni immobiliari.
Secondo la contribuente la Ctr aveva errato nel ritenere applicabili le sanzioni senza procedere all'accertamento dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa della società contribuente.
Nella specie, la C.T.R., sulla base di congruo accertamento in fatto (esente da vizi logici e giuridici), ha ritenuto la sussistenza di sottofatturazione nella vendita di sei immobili. La sottofatturazione è una condotta di per sé cosciente e volontaria, che non esige ulteriore motivazione; né la società ricorrente ha dedotto di aver offerto la prova contraria in ordine alla assenza di colpa (cfr. in senso conforme Cass. 22329/2018).
Rigettato anche l’altro motivo di ricorso con cui era stata denunciata la violazione dell’art. 112 c.p.c. per l’omessa pronuncia da parte della Ctr in ordine alla nullità dell’accertamento per mancata allegazione dei valori Omi.
In realtà, secondo la Cassazione, la Ctr aveva rigettato in maniera implicita il motivo di ricorso.
Sul punto si ricorda che, a seguito della legge comunitaria per il 2008, l'accertamento di un maggior reddito derivante dalla predetta cessione di beni immobili non può essere fondato soltanto sulla sussistenza di uno scostamento tra il corrispettivo dichiarato nell'atto di compravendita ed il valore normale del bene quale risulta dalle quotazioni OMI, ma richiede la sussistenza di ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti (cfr. Cass. 26485/2016 e 14388/2017 e, da ultimo 2155/2019).
Nel caso di specie la Ctr, applicando correttamente tali principi, aveva ritenuto che l'avviso fosse congruamente motivato sulla base di una serie di plurimi indizi, indipendenti e ulteriori rispetto dai dati OMI, con ciò rigettando implicitamente l’eccezione della contribuente.