Con la consulenza giuridica 9/2019, l'Agenzia delle Entrate:
chiarendo che:
Va osservato che la legge istitutiva del credito in questione (L 220/2016) non contiene specifiche indicazioni contrarie. La norma, infatti, specifica solo il permanere delle azioni nei confronti del cedente (volte alla verifica della sussistenza del credito d’imposta da inserire in dichiarazione e all’irrogazione delle specifiche sanzioni in ipotesi di comportamenti illegittimi), senza che le stesse si possano intendere assorbite da quelle nei confronti del cessionario.
Anche i Dm del 15 marzo 2018, senza specificare il soggetto a carico del quale operare, dispongono il recupero del beneficio eventualmente già fruito maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge e l’applicazione delle disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso, previste per le imposte sui redditi, con revoca del contributo concesso e sua intera restituzione, maggiorata di interessi e sanzioni in caso di dichiarazioni mendaci o di omesse dichiarazioni, nonché di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta per il riconoscimento dei crediti d’imposta.
Il richiamo, in entrambi i decreti, all’applicazione delle “disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso, previste per le imposte sui redditi” spinge l’Agenzia a considerare applicabili, tra di esse, anche l’articolo 43-bis, comma 2, del Dpr 602/1973, secondo cui “il cessionario risponde in solido con il contribuente fino a concorrenza delle somme indebitamente rimborsate, a condizione che gli siano notificati gli atti con i quali l’ufficio delle entrate o il centro di servizio procedono al recupero delle somme stesse”.
Pertanto, si legge in conclusione nella risposta, alla luce delle disposizioni del codice civile e di quelle proprie dei crediti d’imposta nel settore cinematografico e audiovisivo, la soluzione interpretativa prospettata dall’istante non risulta condivisibile, dovendosi ritenere che il cessionario di detti crediti risponda in solido con il cedente, fino a concorrenza delle somme indebitamente fruite, laddove gli stessi risultino non spettanti.