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Notizie Flash 19/02/2019

Tax credit cinema: per il recupero responsabilità solidale tra cedente e cessionario

Tax credit cinema: per il recupero responsabilità solidale tra cedente e cessionario

Con la consulenza giuridica 9/2019, l'Agenzia delle Entrate:

  • relativamente al caso di cessione dei crediti d’imposta nel settore cinematografico successivamente revocati o decaduti
  • ha analizzato su quale soggetto vadano esperite le eventuali azioni di recupero (cedente e/o cessionario)

chiarendo che:

  • la cessione dei crediti d’imposta in esame deve:
    • rispettare, salva espressa deroga, le regole dettate dal codice civile: il debitore ceduto, anche nel caso si tratti dell’amministrazione finanziaria, “potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente. Tra esse vanno sì comprese quelle relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione o anche posteriori al trasferimento, purché, però, anteriori all’accettazione della cessione o alla sua notificazione o alla sua conoscenza di fatto (Cass. 17 gennaio 2001, n. 575)” (Cassazione, 9842/2018). Tra tali eccezioni vanno ricomprese quelle relative all’inesistenza del credito oggetto della cessione, che impedisce radicalmente il sorgere della pretesa creditoria.
      In altre parole, il rapporto cedente-debitore ceduto corrisponde a quello cessionario-debitore ceduto.
    • avvenire solo nei confronti di alcuni soggetti (intermediari bancari, incluso l’Istituto per il credito sportivo, finanziari e assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale)
    • seguire le regole applicative individuate nei due decreti attuativi del 15 marzo 2018.

Va osservato che la legge istitutiva del credito in questione (L 220/2016) non contiene specifiche indicazioni contrarie. La norma, infatti, specifica solo il permanere delle azioni nei confronti del cedente (volte alla verifica della sussistenza del credito d’imposta da inserire in dichiarazione e all’irrogazione delle specifiche sanzioni in ipotesi di comportamenti illegittimi), senza che le stesse si possano intendere assorbite da quelle nei confronti del cessionario.
 
Anche i Dm del 15 marzo 2018, senza specificare il soggetto a carico del quale operare, dispongono il recupero del beneficio eventualmente già fruito maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge e l’applicazione delle disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso, previste per le imposte sui redditi, con revoca del contributo concesso e sua intera restituzione, maggiorata di interessi e sanzioni in caso di dichiarazioni mendaci o di omesse dichiarazioni, nonché di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta per il riconoscimento dei crediti d’imposta.
Il richiamo, in entrambi i decreti, all’applicazione delle “disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso, previste per le imposte sui redditi” spinge l’Agenzia a considerare applicabili, tra di esse, anche l’articolo 43-bis, comma 2, del Dpr 602/1973, secondo cui “il cessionario risponde in solido con il contribuente fino a concorrenza delle somme indebitamente rimborsate, a condizione che gli siano notificati gli atti con i quali l’ufficio delle entrate o il centro di servizio procedono al recupero delle somme stesse”.
 
Pertanto, si legge in conclusione nella risposta, alla luce delle disposizioni del codice civile e di quelle proprie dei crediti d’imposta nel settore cinematografico e audiovisivo, la soluzione interpretativa prospettata dall’istante non risulta condivisibile, dovendosi ritenere che il cessionario di detti crediti risponda in solido con il cedente, fino a concorrenza delle somme indebitamente fruite, laddove gli stessi risultino non spettanti.

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