L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 24 del 06/02/2019, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’utilizzo in compensazione del credito, relativo all’imposta sostitutiva versata, derivante dalla decadenza del beneficio della rivalutazione dei beni d’impresa di cui alla L. 266/2005.
La questione esaminata dall’Agenzia riguarda l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta relativo all’imposta sostitutiva corrisposta in relazione alla decadenza dai benefici connessi alla rivalutazione dei beni d’impresa di cui ai commi da 473 a 475, dell’art. 1, della L. 266/2005.
Nello specifico, l’istante riferisce di aver usufruito, in ossequio alle disposizioni previste dalla predetta legge, della rivalutazione dei beni d’impresa per i terreni edificabili di propria proprietà.
Le condizioni previste per l’accesso al beneficio erano le seguenti:
Tuttavia, l’istante è decaduto dall’agevolazioni in quanto non ha utilizzato l’area per finalità edificatorie entro il 31/12/2015. Per l’effetto ha dovuto riadeguare i valori fiscali dei beni oggetto di rivalutazione maturando al tempo stesso un credito pari all’imposta sostitutiva versata.
La C.M. 18/2006, emanata per chiarire gli aspetti relativi alla rivalutazione dei beni d'impresa e delle aree fabbricabili, ha chiarito che, in ragione delle disposizioni contenute nel co. 474 della L. 266/2005 e nell’art. 3, co. 3, del D.M. 86/2002 (richiamato dal co. 476), la mancata utilizzazione a scopi edificatori dell'area entro i 5 anni (divenuti poi 10) successivi alla rivalutazione, comporta:
In considerazione di quanto sopra, è stato chiesto se il credito in questione possa essere utilizzato direttamente in compensazione in F24, considerato che lo stesso non rientra tra quelli da inserire nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
L’Agenzia, nel rispondere al quesito, richiama il dettato normativo sopra esposto evidenziando che nel caso di mancata utilizzazione edificatoria dell’area entro i termini anzidetti trovi applicazione il citato co. 3, art. 3, del D.M. 86/2002, che ha riconosciuto al contribuente il diritto ad un credito d’imposta pari all’imposta sostitutiva versata, utilizzabile in compensazione, previo ripristino del valore fiscale delle aree a quello ante rivalutazione.
Pertanto, in presenza delle predette condizioni, l’istante ha diritto al riconoscimento del credito per l’imposta sostitutiva a suo tempo versata, con decorrenza dal 1/01/2016, da utilizzare in compensazione, tramite il canale telematico Entratel, indicando il codice tributo 1812 e l’anno 2016.