Le società di capitali, anche quando non hanno dipendenti e un’autonoma organizzazione, pagano comunque l’Irap.
Lo ha stabilito la Cassazione con ordinanza 2633 del 30 gennaio con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.
La vicenda riguarda una società di autonoleggio che impugnava il silenzio rifiuto formatosi su un’istanza di rimborso Irap che la contribuente riteneva illegittimamente corrisposta.
La Ctr del Lazio nell’accogliere le doglianze del contribuente riteneva che la società non avesse i requisiti (autonoma organizzazione e assenza di dipendenti) per essere assoggettata ad Irap ma svolgesse attività di lavoro autonomo.
Il ricorso è stato accolto per vizio di motivazione in quanto la Ctr, pur partendo dall’incontestato presupposto che la contribuente è una società di capitali (srl), perviene all’erronea conclusione che la stessa non sarebbe soggetta ad Irap perché svolgerebbe attività di lavoro autonomo senza alcun vincolo di dipendenza.
In questo modo è stato anche sconfessato il granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l’esercizio in forma associata dell’attività rileva in ogni caso ai fini dell’assoggettabilità ad IRAP.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nella recente sentenza 14 aprile 2016, n. 7371 ha ribadito il principio di diritto secondo cui “quando l’attività è esercitata dalle società e dagli enti, che siano soggetti passivi dell'imposta a norma del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 3, comprese quindi le società semplici e le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni - essa, in quanto esercitata da tali soggetti, strutturalmente organizzati per la forma nella quale l'attività è svolta, costituisce ex lege, in ogni caso, presupposto d'imposta, dovendosi perciò escludere la necessità di ogni accertamento in ordine alla sussistenza dell'autonoma organizzazione”.
Seppur in relazione all’esercizio di lavoro autonomo, la Cassazione ha in precedenza stabilito che l’esercizio in forma associata dell’attività, sebbene senza dipendenti o collaboratori e, comunque, con beni strumentali di esiguo valore, è circostanza di per sé idonea a far presumere l'esistenza di una autonoma organizzazione di strutture e mezzi, nonché dell'intento di avvalersi della reciproca collaborazione e delle rispettive competenze, ovvero della sostituibilità nell'espletamento di alcune incombenze, sì da potersi ritenere che il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della professionalità di ciascun componente dello studio e, conseguentemente, debba essere assoggettato all’IRAP, a meno che il contribuente non dimostri che tale reddito è derivato dalla sola attività dei singoli associati (cfr. Cass. 4578/2015, negli stessi termini, ex multis, sentenza 31 maggio 2016, n. 11327; ordinanza 19 dicembre 2014, n. 27007; sentenza 28 novembre 2014, n. 25313; ordinanza 7 giugno 2010, n. 13716).