E’ legittima la confisca dei beni dell’indagato per dichiarazione fraudolenta perché la prescrizione tributaria non ha effetti né sul reato fiscale né sulla determinazione del profitto sequestrabile. La prescrizione, infatti, non incide sulla configurabilità del reato tributario, non incide neppure sulla determinazione del profitto confiscabile, la cui quantificazione è parametrata al profitto del reato che non cessa di essere tale se la pretesa tributaria, in tutto o in parte, si prescrive.
Lo ha stabilito la Cassazione con sentenza 4236 del 29 gennaio con cui ha rigettato il ricorso di alcuni imputati per reati tributari.
Respinta quindi la tesi degli imputati secondo i quali, poiché la pretesa tributaria in relazione ad alcune imposte si era estinta pre prescrizione, non era possibile, per la parte corrispondente, procedere a sequestro a fini di confisca.
Secondo la Cassazione, nell’ambito delle fattispecie estintive, solo l’adempimento del debito tributario determina il venir meno del sequestro pena un’inammissibile duplicazione sanzionatoria ed arricchimento dell’erario.
La confisca, infatti, è indissolubilmente connessa al profitto del reato tributario e, solo indirettamente alla pretesa fiscale per il cui soddisfacimento è predisposta la leva penale, essendo indifferente che l’obbligazione tributaria sia estinta, ovviamente per cause diverse dall’esatto adempimento perché solo quest’ultima circostanza impedisce la duplicazione coattiva del prelievo, sul presupposto che quest’ultimo, in presenza di un esatto pagamento del tributo, sarebbe privo di una causa realmente giustificativa in quanto la restituzione all’erario del profitto del reato fa venir meno lo scopo principale perseguito con la confisca, escludendo la temuta duplicazione sanzionatoria.
Solo la sanatoria della posizione debitoria con l'amministrazione finanziaria fa venir meno lo scopo principale perseguito con la confisca (e con il relativo sequestro), dato che il profitto suscettibile di ablazione corrisponde sostanzialmente all'ammontare dell'imposta evasa. Di conseguenza i beni in sequestro devono essere restituiti per un ammontare corrispondente a quanto versato. Tuttavia, precisa la Cassazione, solamente l'effettivo pagamento del debito tributario rende illegittimo disporre, per la parte versata, la confisca e, correlativamente, il sequestro ad essa prodromico, essendo, tra l’altro, insufficiente la mera ammissione ad un piano rateale (cfr. Cass. 4097/2016, n. 20887/2015, n. 6635/2014, n. 46726/2012).
In sostanza quindi la confisca è una misura collegata al reato e solo indirettamente alla pretesa fiscale che pur se estinta non impedisce l’ablazione né influisce sulla quantificazione della somma che compete all’erario