Con la risoluzione 3/E del 14 gennaio 2019, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6896” per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta a favore agli esercenti impianti di distribuzione di carburante pari al 50% delle commissioni addebitate dalle banche o Poste Spa in relazione ai pagamenti effettuati dallo scorso 1° luglio tramite carte di credito, di debito o prepagate.
Si ricorda che la Legge di bilancio per il 2018 ha previsto la necessità di "tracciare" glia cquisti di carburante sia ai fini della deducibilità delle spese (articolo 164, comma 1-bis, Tuir) che della detraibilità della relativa Iva (articolo 19-bis.1, comma 1, lettera d), Dpr 633/1972) per gli acquisti di carburante per autotrazione. A fronte di tale obbligo, la legge di bilancio 2018 ha previsto per i benzinai la possibilità di usufruire di un credito d’imposta - pari al 50% delle commissioni addebitate in relazione alle transazioni effettuate dal 1° luglio 2018 tramite i detti sistemi di pagamento elettronico - da utilizzare esclusivamente in compensazione a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione (articolo 1, commi 924 e 925, legge 205/2017).
Il codice “6896”, va riportato nella “sezione Erario” del modello F24 in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, qualora il contribuente dovesse riversare l’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. L’anno, da specificare per esteso, è quello di sostenimento della spesa.