La legge di bilancio 2019 ha previsto l’istituzione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali da applicare ai redditi derivati dallo svolgimento, in via occasionale, delle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30 e dalla raccolta di piante officinali spontanee. Rientrano nei prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30 funghi, tartufi, bacche, frutta in guscio, balata e altre gomme simili al caucciù, sughero, gommalacca e resine, balsami, crine vegetale, crine marino, ghiande, frutti dell’ippocastano, muschi e licheni.
L’importo dell’imposta sostitutiva è stabilito in € 100 dal cui pagamento sono esclusi coloro i quali effettuano la raccolta solo per finalità di autoconsumo. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il 16 febbraio dell’anno di riferimento da coloro che sono in possesso del titolo di raccolta per uno o più prodotti rilasciato dalla regione o altri enti. Per la natura occasionale dell’attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi occorre che i corrispettivi percepiti dalla vendita non siano superiori al limite annuo di € 7.000.
Ai soggetti che hanno versato l’imposta sostitutiva di € 100 non si applica la ritenuta sui compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi non identificati ai fini Iva, di cui all’articolo 25-quater del DPR 600/1973, con riferimento all’anno in cui la cessione del prodotto è stata effettuata.
Si ricorda che il citato art. 25-quater prevede che i soggetti di cui al co. 1 dell’art. 23 del medesimo DPR 600/1973 applicano ai compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi non identificati ai fini Iva, in relazione alle cessioni di tartufi, una ritenuta a titolo d'imposta, con obbligo di rivalsa. La suddetta ritenuta è pari al 23% ed è commisurata all'ammontare dei corrispettivi pagati ridotto del 22%.
L’acquirente emette, con riferimento alle operazioni di acquisto di prodotto effettuate senza l’applicazione della ritenuta, un documento d’acquisto dal quale risulti la data di cessione, nome e cognome, codice fiscale del cedente, codice ricevuta del versamento dell’imposta sostitutiva, natura e quantità del prodotto ceduto, nonché l’ammontare del corrispettivo pattuito. Viene altresì previsto che il soggetto acquirente include i dati relativi ai documenti di acquisto nello spesometro.
Inoltre, le disposizioni previste dal co. 109, dell’art. 1, della legge finanziaria 2015, per la cessione del tartufo vengono estese alla cessione di tutti i prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30, nonché alle piante officinali spontanee.
La legge di bilancio 2019 interviene a regolamentare anche il regime IVA applicabile alla vendita di prodotti derivanti dalla raccolta occasionale. A tal fine, viene previsto che i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30, a cui si aggiungono i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee, la cui raccolta è disciplinata dall’art. 3 del D.lgs. 75/2018, che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a € 7.000 sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale.
Sono state previste le seguenti modifiche alla Tabella A, allegata al DPR 633/1972, relativa ai beni e servizi soggetti ad aliquota ridotta: