La legge di bilancio 2019 ha abrogato la disposizione relativa all’agevolazione IRES:
- per alcuni enti non profit che svolgono attività sociali, culturali e attività con fini solidaristici,
- nonché nei confronti degli istituti autonomi per le case popolari.
In particolare, viene abrogato l’art. 6 del DPR 601/1973 che disponeva la riduzione alla metà dell’IRES (dal 24 al 12%) nei confronti dei seguenti enti:
- enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza;
- istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali;
- enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione;
- istituti autonomi per le case popolari (Iacp), comunque denominati, e loro consorzi nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell'Unione europea in materia di "in house providing" e che siano costituiti e operanti alla data del 31/12/2013.
Inoltre, viene previsto che:
- il calcolo dell’acconto per il 2019 si effettua considerando, come imposta del periodo precedente
- quella risultante dall’introduzione delle nuove norme in esame.