Con la risposta 117/2018, l'Agenzia:
- relativamente al caso di un Ente pubblico che ha stipulato con un fornitore un contratto per l’acquisto delle autovetture necessarie per lo svolgimento delle attività istituzionali e, in particolare, per effettuare il servizio di controllo del territorio, comprensivo di un “pacchetto manutenzione” per un periodo che varia da 6 ad 8 anni.
- con l’esistenza di un’apposita clausola che obbliga il fornitore a restituire il “valore residuo” del c.d. pacchetto manutenzione per sopraggiunta inutilizzabilità del veicolo
ha chiarito che in caso di risoluzione del rapporto il fornitore può emettere una nota di variazione in diminuzione per documentare la parte di corrispettivo da restituire e:
- se l’operazione è stata assoggettata allo split payment, il fornitore ha l’onere di restituire la sola quota imponibile, mentre l’istante può recuperare la relativa imposta, direttamente versata all’Erario, mediante scomputo dai successivi versamenti IVA da effettuare nell'ambito del meccanismo della scissione dei pagamenti;
- se l’operazione non è stata assoggettata allo split payment, il fornitore ha l’onere di restituire sia la quota imponibile sia la relativa imposta.