Con la risposta all'interpello 116/2018, l'Agenzia delle Entrate:
- relativamente al caso della decadenza dalla dilazione di pagamento relativa al pagamento rateale (ai sensi dell’articolo 1, commi da 134 a 138, della legge 28 dicembre 2015, n. 208) - “…i contribuenti che, nei trentasei mesi antecedenti al 15 ottobre 2015, sono decaduti dal beneficio della rateazione, sono riammessi al piano di rateazione inizialmente concesso ai sensi dello stesso decreto legislativo n. 218 del 1997… a condizione che entro il 31 maggio 2016 riprendano il versamento della prima delle rate scadute”.
- mediante versamento diretto all’Agenzia delle entrate, in esecuzione di accertamenti con adesione
ha chiarito che:
- in caso di presentazione dell'istanza per la rottamazione dei ruoli ex DL 193/2016 (prima rottamazione)
- il mancato pagamento della prima o unica rata della definizione agevolata non da la possibilità di riprendere i pagamenti secondo la precedente rateazione di cui alla legge n. 208 del 2015.
Il ritorno al vecchio piano di "rateazione", in caso di mancato perfezionamento della rottamazione del ruoli, è possibile solo in caso di dilazione “accordata dall’agente della riscossione”, e non anche a quella dell’Ente creditore (Agenzia delle entrate) in sede di accertamento con adesione (art. 6, c. 8, lett. c, DL 193/2016).