Con ordinanza n. 31270, depositata il 4 dicembre 2018, la Cassazione ha precisato che la cartella esattoriale, non preceduta da avviso di accertamento, deve contenere una adeguata motivazione della pretesa erariale, in modo tale da permettere al contribuente di verificarne la fondatezza. In caso contrario si ha una lesione del diritto di difesa, che non viene meno neanche se l’Ufficio espliciti gli elementi mancanti nella cartella con le proprie controdeduzioni a seguito di impugnazione da parte del contribuente.
Rigettato in questo modo il ricorso dell’Agenzia delle entrate.
La vicenda riguarda cartelle di pagamento riportanti interessi da sospensione a seguito di revoca della stessa.
Secondo la contribuente l'atto impugnato non era sufficientemente motivato perché non faceva riferimento alle cartelle sospese, ai tipi di tributo, alle annualità ed al criterio di calcolo seguito per la quantificazione degli interessi.
Solo in sede di costituzione in giudizio l’Agenzia delle entrate precisava che
La Ctr Lombardia, nell’accogliere l’appello del contribuente, evidenziava che l’atto impugnato non indicava i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che avevano determinato l'iscrizione a ruolo; lo stesso, infatti, conteneva solo l'indicazione degli estremi di provvedimenti di sospensione ad esso non allegati, né precedentemente comunicati o notificati alla contribuente
Col ricorso in Cassazione l’Agenzia denunciava violazione dell’art. 25 del dpr 602/1973 in quanto la norma prevede unicamente che la cartella debba contenere l'intimazione del pagamento e la data in cui il ruolo è stato reso esecutivo. L'obbligo di motivazione dell'atto doveva ritenersi assolto attraverso l'indicazione dei tributi dovuti, del periodo di imposta, dell'imponibile e dell'aliquota applicata.
Rigettato il ricorso alla luce del principio secondo cui la cartella esattoriale, ove non preceduta da un avviso di accertamento, deve essere motivata in modo congruo, sufficiente ed intellegibile, tale obbligo derivando dai principi di carattere generale indicati, per ogni provvedimento amministrativo, dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990, e recepiti, per la materia tributaria, dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000 (cfr. Cass. 9799/2017 e da ultimo 27850/2017).
Nel caso di specie la cartella recava solamente l’indicazione dei provvedimenti di sospensione adottati dei quali uno nemmeno notificato al contribuente, nonché dell'ammontare degli interessi, senza specificazione del tasso applicato e delle somme sui quali essi erano stati calcolati. Si tratta di un vizio originario dell’atto idoneo a determinarne l’invalidità, a nulla rilevando l’integrazione postuma della motivazione da parte dell’ufficio.