Nel corso dell’iter di conversione del Decreto, è stato aggiunto l’articolo xxx che ridisegna le sanzioni per l’emissione di assegni privi della clausola di “non trasferibilità”.
Il regime sanzionatorio applicabile alle violazioni degli obblighi in questione (art. 49, c. 5, D.lgs. 231/2007) è stato oggetto di revisione ad opera del D.Lgs. n. 90/2017.
In particolare il legislatore:
- ha sostituito il previgente sanzioni in percentuale rispetto all’importo trasferito
- con sanzioni applicate in misura fissa.
Violazione
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Utilizzo contante e titoli al portatore
(sia per chi consegna che per chi riceve il pagamento)
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Comunicazione infrazioni uso del contante
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Sanzione
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ANTE D.Lgs. n. 90/2017
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- dall’1% al 40% dell’importo trasferito;
- dal 5% al 40% dell’importo trasferito se superiore a € 50.000
con l’importo minimo pari a € 3.000.
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- dal 3% al 30% dell’importo dell’operazione
- con il minimo di € 3.000.
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POST D.Lgs. n. 90/2017
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- da € 3.000 a € 50.000
- da € 15.000 a € 150.000 per importi superiori a € 250.000
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da € 3.000 a € 15.000.
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La modifica normativa prevede che:
- per gli assegni bancari/postali privi della clausola di non trasferibilità
- emessi per importi inferiori a €. 30.000
- si applica la sanzione del 10% dell’importo trasferito
- solo ove qualora ricorrano le circostanze di minore gravità della violazione (art. 67, D.lgs. 231/2007):
- gravità e durata della violazione;
- grado di responsabilità della persona fisica o giuridica;
- capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile;
- l’entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto della violazione, nella misura in cui siano determinabili;
- l'entità del pregiudizio cagionato a terzi per effetto della violazione, nella misura in cui sia determinabile;
- il livello di cooperazione con le autorità prestato della persona fisica o giuridica responsabile;
- l'adozione di adeguate procedure di valutazione e mitigazione del
- rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, commisurate alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati;
- le precedenti violazioni delle disposizioni del Decreto Antiriciclaggio.
Le modifiche dell’apparato sanzionatorio in esame si applicano anche ai procedimenti amministrativi in corso al 24/10/2018 (entrata in vigore del Decreto Fiscale).
Violazione
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Emissione di assegni privi della clausole di non trasferibilità
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Sanzione
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POST D.Lgs. n. 90/2017
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- da € 3.000 a € 50.000
- da € 15.000 a € 150.000 per importi superiori a € 250.000
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POST Collegato Fiscale
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- 10% dell’importo trasferito fino a € 50.000
- da € 3.000 a € 50.000 per importi superiori a € 30.000 e fino € 250.000
- da € 15.000 a € 150.000 per importi superiori a € 250.000
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