Con il principio di diritto 16/2018, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che:
Tale regola si desume dal generale principio di assicurazione di effetti analoghi nell'applicazione delle imposte sui redditi con particolare riferimento alle operazioni di fusione, in capo a soggetti IAS adopter rispetto a soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili nazionali, seguendo l'approccio giuridico-formale di questi ultimi, già emergente dal D.M. 1° aprile 2009, n. 48 come successivamente confermato sia da parte della relazione illustrativa al D.M. 14 marzo 2012 sia da parte della relazione illustrativa al D.M. 3 agosto 2017 riguardanti l'agevolazione dell’ACE.