Con la risposta all'interpello 86/2018, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito/confermato che:
Nel caso oggetto dell’istanza di interpello la costituzione in Italia della stabile organizzazione di un soggetto non residente è avvenuta a seguito di una fusione per incorporazione intracomunitaria in regime di neutralità fiscale di una società residente in Italia, in data successiva rispetto all’entrata in vigore dell’agevolazione Ace.
In tale caso:
Ne consegue che per valutare il livello di capitalizzazione della stabile organizzazione italiana di un soggetto estero occorre determinare l’ammontare del fondo congruo fiscale alla data del 31 dicembre 2010. Solo quando sarà superato il dato di partenza del 2010, gli incrementi di fondo di dotazione potranno risultare idonei a garantire il relativo rendimento nozionale.
Nel caso esaminato dall’Agenzia, al 31 dicembre 2010 la stabile organizzazione non era ancora presente, mentre era operativa la società di diritto italiano dalla cui successiva incorporazione con la casa-madre è sorta la S.O. ubicata in Italia, che ne ha ereditato quindi i relativi valori, oltre al patrimonio netto contabile di partenza. Per questo motivo, è corretto prendere come dato contabile di partenza il patrimonio netto al 31 dicembre 2010 della società italiana incorporata.