Con la risposta all'interpello 79/2018, l'Agenzia ha chiarito che:
- le Comunanze agrarie, da un punto di vista fiscale, hanno le caratteristiche per poter essere definite quali “enti non commerciali”, in quanto, ai sensi delle norme statutarie, prevalentemente svolgono attività non aventi natura imprenditoriale;
- nel caso in cui Comunanza (in veste di capogruppo dell'insieme di entri partecipanti) ottenga un finanziamento della Regione idiretto esclusivamente a sostenere le spese, concordi con il bando di cui è risultata vincitrice, inerenti l’elaborazione e la redazione dei piani di gestione forestale sulle aree boscate individuate nell’ambito delle proprietà di ciascun ente partecipante; il contributo viene determinato per unità di superficie e l’ammontare totale del finanziamento è calcolato sul totale della sola superficie forestale riconosciuta sul fascicolo aziendale di ogni soggetto facente parte del raggruppamento
- non sussistano i presupposti impositivi per l’assoggettamento ad IVA delle somme erogate dalla Regione alla Comunanza:
- sia sotto il profilo soggettivo, in quanto la stessa non svolge alcuna attività d’impresa come innanzi definita, ma si limita piuttosto a svolgere una mera attività di interlocuzione con la Regione diretta all’ottenimento del finanziamento necessario a sostenere le spese per la predisposizione dei piani forestali
- sia sotto il profilo oggettivo in quanto dette somme costituiscono erogazioni di denaro dirette al raggiungimento di interessi di carattere generale che si concretizzano nella realizzazione dei piani forestali che rappresentano uno strumento conoscitivo del patrimonio forestale nonché un mezzo per la disciplina del patrimonio silvo-colturale che gli enti facenti parte del raggruppamento svolgono a favore della collettività (uso civico di legnatico).
Ne consegue che, non svolgendo alcuna attività rilevante agli effetti dell’IVA, la Comunanza non potrà esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del citato d.P.R. n. 633 del 1972, che per lo stesso ente costituirà un mero elemento di costo.