Utilizzabile in sede penale il verbale di costatazione redatto da personale della Guardia di Finanza o dai funzionari degli Uffici Finanziari, quale documento extraprocessuale ricognitivo di natura amministrativa e, in quanto tale, acquisibile ed utilizzabile ai fini probatori ai sensi dell'art. 234 c.p.p..
Solo nel momento in cui emergono indizi di reato e non meri sospetti, occorre procedere secondo le modalità prescritte dall'art. 220 disp. att. c.p.p., con la conseguenza che la parte di documento, compilata prima dell'insorgere degli indizi, ha sempre efficacia probatoria ed è utilizzabile, mentre non è tale quella redatta successivamente, qualora non siano state rispettate le disposizioni del codice di rito.
Lo ha stabilito la Cassazione con sentenza n. 51497 del 14 novembre con cui ha rigettato il ricorso proposto dagli amministratori di una srl, confermando il decreto di sequestro preventivo sulle somme nella disponibilità della società. La misura cautelare era stata disposta in relazione al reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti di cui all’art. 2 del d.lgs. 74/2000.
Col ricorso in Cassazione gli imputati denunciavano violazione del predetto art. 220 in quanto sin dal momento del primo accesso esistevano nei confronti dei ricorrenti indizi di reità che avrebbero imposto ai verificatori l’osservanza delle norme del codice di rito. Di conseguenza erano inutilizzabili sia le dichiarazioni rese dagli indagati che la documentazione acquisita.
I giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso richiamando i principi prima esposti. Inoltre, secondo i giudici, quand’anche vi fossero stati indizi di reato sin dal momento dell’accesso, tale situazione non poteva essere valorizzata in quanto l’ordinanza cautelare impugnata non fa alcun riferimento alle dichiarazioni degli indagati per suffragare il quadro indiziario che invece si basava sugli accertamenti compiuti nei confronti delle società emittenti le fatture, risultate prive di una struttura operativa ed organizzativa adeguate. Di conseguenza nessuna inutilizzabilità può invocarsi nei confronti di elementi indiziari di fatto non utilizzati.
Sulla questione, si segnala, in senso conforme la recente pronuncia della Cassazione n. 47104 dello scorso 17 ottobre.