È legittimo l’accertamento sintetico basato sul redditometro anche se l’auto di lusso non è stata acquistata ma è soltanto in leasing. Ciò in quanto i canoni di leasing rappresentano pur sempre elementi indicativi di capacità contributiva anche prima della loro previsione specifica da parte dei decreti attuativi del dl 78/2010.
Lo ha stabilito la Cassazione con ordinanza 29750 del 19 novembre con cui ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate ribaltando il verdetto della Ctr Lombardia. L’Agenzia delle entrate aveva denunciato la violazione dell’art. 38 del dpr 600/1973, nonché dei d.m. 10/9/1992 e 19/11/1992 e del dl 78/2010 in quanto la Ctr aveva erroneamente escluso la rilevanza, ai fini del redditometro, dei canoni di leasing corrisposti per alcune autovetture.
Il collegio meneghino da sempre esclude la rilevanza dei canoni di leasing in relazione al vecchio redditometro.
Secondo la sentenza 103/65/2013 i canoni di leasing non possono essere utilizzati per la ricostruzione del reddito del contribuente nel vecchio strumento, vale a dire quello utilizzabile fino al periodo d'imposta 2008. Questo perché si tratta di elementi non contemplati nei decreti attuativi della precedente versione dell'accertamento sintetico. Secondo tale teoria il divieto di retroattività del nuovo redditometro (già sottolineato dall'agenzia delle Entrate nelle circolari 1/E e 24/E del 2013) vale sia per il contribuente sia per l'amministrazione finanziaria.
Da un lato, la sentenza ricorda come l'articolo 22 del Dl 78/2010 (la disposizione che ha rivisto l'accertamento sintetico) prevede che le modifiche all'articolo 38 del Dpr 600/1973 hanno effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto, ossia per gli accertamenti relativi ai redditi dell'anno 2009 e seguenti.
Dall'altro lato, però, la Ctr riconosce che sono stati «applicati elementi non contemplati nei decreti attuativi». I canoni di leasing su beni di lusso rientrano tra i costi rilevanti per il redditometro solo a seguito di espressa disposizione introdotta dal Dl 78/2010 che, secondo il ragionamento seguito, è norma non applicabile retroattivamente (sul punto, in senso conforme, anche Ctp di Sondrio 166/01/14).
La Cassazione smentisce tale assunto, accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle entrate. Secondo i giudici di legittimità non è necessario che tutti gli elementi indicatori di capacità contributiva siano espressamente previsti da disposizioni normative: del resto secondo un importante precedente, l'Amministrazione finanziaria può presumere il reddito complessivo netto sulla base di una serie di indici di capacità contributiva sostanzialmente fondati sui consumi, tra cui la disponibilità dei beni e servizi descritti nella tabella allegata al d.m. 10 settembre 1992, ma anche sulla base di ulteriori circostanze di fatto indicative di una diversa capacità contributiva, come, ad esempio, le spese per incrementi patrimoniali, tra cui l'acquisto di un'azienda (cfr. Cass. 15289/2015).