Nella giornata di ieri l’Agenzia delle entrate ha partecipato a un Videoforum organizzato dal Sole24Ore, nel quale i funzionari hanno espresso alcuni pareri (a titolo personale) in relazione agli obblighi relativi all’introduzione della fattura elettronica.
Tra gli aspetti più rilevanti oggetto di chiarimento, si evidenzia quanto segue:
Reverse charge: in relazione i casi in cui l’assolvimento dell’Iva risulta carico del committente/cessionario, i funzionari dell’Agenzia chiariscono che nel caso di reverse charge:
Al contrario nel caso di omaggi per i quali si è optato per l’emissione di autofattura, vi sarà l’obbligo di far transitare l’autofattura dall’SDI.
Passaggi interni: anch’essi devono essere oggetto di emissione di fattura elettronica inviata all’SDI (di fatto si tratta di una sorta di autofattura, infatti)
Operazioni fuori campo Iva: permane la possibilità di non emettere alcuna fattura (elettronica); nel caso in cui sia emessa andrà utilizzata la codifica “N2” nel campo “codice natura”
Fatture emesse nel 2018 e ricevute nel 2019: posto che non vi è obbligo di adozione della fattura elettronica per l’emissione nel 2018, l’annotazione della fattura “cartacea” ricevuta nel 2019 non pone problemi di sorta
Fattura elettronica “differita”: i funzionari confermano che l’obbligo di fatturazione elettronica non ha modificato le disposizioni della fattura differita (art. 21 c. 4 Dpr 633/72); pertanto, nel caso di cessione di beni effettuate al 20/01/2019, il fornitore:
Si noti che neppure il DL 119/2018 ha modificato l’articolo citato; pertanto anche a decorrere dal 1/07/2019 il termine per l’emissione del file xml rimane al 15 (e non al 25) del mese successivo
Esportatori abituali: il numero della lettera di intenti potrà essere indicato nel corpo della fattura utilizzando uno dei campi facoltativi relativi ai dati generali (es: il campo “Causale”)
Registro delle deleghe: per quanto attiene il registro delle deleghe, i funzionari aprono a delle semplificazioni:
eventuali “vecchi” modelli di delega (già acquisiti prima dell’approvazione dei nuovi modelli): possono comunque essere annotati nel registro cronologico delle deleghe, con data 5 novembre, menzionando il fatto che la delega è stata conferita prima dell’emanazione dei nuovi modelli)
Contribuenti minimi/forfettari: pur non avendo alcun obbligo di emettere le fatture elettroniche, avranno l’obbligo di conservazione delle fatture elettroniche di acquisto. Ciò potrà avvenire anche tramite adesione al sistema di conservazione (gratuito) dell’SDI.
Il concetto trova applicazione anche per gli enti non commerciali in possesso di partita Iva.
Condomini: trattandosi di soggetti assimilati a “privati”, l’invio della fattura elettronica potrà sempre avvenire tramite indicazione del codice convenzionale con sette zeri nel campo “Codice destinatario” (consegnando poi una copia cartacea e segnalando al condominio che la copia fiscalmente valida è quella disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi”.
Si rimane ora in attesa del recepimento ufficiale di tali chiarimenti in documento di prassi dell'Agenzia delle Entrate.