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Notizie Flash 06/11/2018

Si al bollo per le auto soggette a fermo amministrativo dell’agente della riscossione

Si al bollo per le auto soggette a fermo amministrativo dell’agente della riscossione

Con sentenza n. 195 dello scorso 5 novembre la Corte costituzionale si è espressa su un tema che da tempo ha alimentato un contenzioso riguardante l’esistenza, o no, dell’obbligo del proprietario di un automezzo sottoposto a fermo disposto dal concessionario della riscossione di versare la tassa automobilistiche regionale.  

Secondo il giudice delle leggi il fermo del veicolo imposto dall'agente della riscossione per i debiti non pagati dal contribuente non esonera il proprietario dal pagamento della tassa. Le ipotesi di esenzione riguardano solo il fermo amministrativo disposto dall'autorità amministrativa o da quella giudiziaria a titolo di sanzione accessoria alla violazione del codice della strada.

La pronuncia è conforme a un precedente del 2017 (sentenza n. 47) con cui la Corte costituzionale ha stabilito che è infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8-quater l. reg. Toscana 22 settembre 2003 n. 49, nella parte in cui stabilisce che la trascrizione presso il pubblico registro automobilistico del provvedimento di fermo derivante dalla procedura di riscossione coattiva di crediti di natura pubblicistica non esplica effetti ai fini della interruzione e sospensione dell'obbligo tributario, in relazione all'art. 5, comma 36, D.L. 30 dicembre 1982 n. 953, convertito, con modificazioni, in l. 28 febbraio 1983 n. 53, che prevederebbe invece, in tal caso, una espressa esenzione dall'obbligo di pagamento della tassa automobilistica, in riferimento agli artt. 117, 2° comma, lett. e), e 119, 2° comma, Cost

In altri termini quindi al fermo amministrativo del veicolo, disposto dall'Autorità di pubblica sicurezza ovvero dalla polizia stradale o comunale, ai sensi dell'art. 214 del nuovo Codice della Strada, è correlata l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica prevista dall'art. 5, comma 37, del D.L. n. 953/1982. Diversamente, in caso di fermo c.d. "fiscale", adottato dall'agente della riscossione, ai sensi dell'art. 86 del D.P.R. n. 602/1973, è esclusa la sospensione dell'obbligo di pagamento della tassa automobilistica in ragione della regola innovativamente introdotta dal D.L. n. 953/1982, che vuole tale tributo correlato, non più alla circolazione, ma alla proprietà del mezzo

Tale ultima norma non poteva evidentemente riferirsi anche al fermo fiscale, in quanto solo successivamente il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l’anno 1997), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, ha introdotto tale diversa ipotesi di fermo, all’interno dell’art. (91-bis, poi rifluito nell’art.) 86, del d.P.R. n. 602 del 1973, come misura di garanzia del credito di enti pubblici e non come sanzione conseguente a violazione di norme del codice della strada

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