Con la risposta all'interpello 54/2018 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la società in concordato con continuità aziendale, dopo aver ricevuto le note di variazione Iva relative ai debiti chirografari che sono stati falcidiati, è obbligata ad annotarle nei registri Iva (registro delle fatture di vendita con segno positivo o di acquisto con segno negativo), ma non anche a versare l’imposta oggetto di rettifica.
Nello specifico, l'Agenzia:
Evidenzia l'Agenzia che:
Questa conclusione, sottolinea l’Agenzia, è coerente sia con quanto stabilito dalla disciplina nazionale, che qualifica le procedure concorsuali come causa del “mancato pagamento in tutto o in parte del prezzo convenuto”, cui consegue il diritto del debitore al mantenimento della detrazione dell’Iva conseguente all’operazione originaria (cfr articolo 26, comma 2, Dpr 633/1972) sia con quanto previsto dal diritto europeo, che prevede una deroga all’obbligo di rettifica della detrazione in caso di variazione dell’imposta proprio nell’ipotesi di “operazioni totalmente o parzialmente non pagate” (articolo 185, paragrafo 2, direttiva 2006/112/Ce).