Non costituisce di per sé indice della sussistenza del requisito dell'autonoma organizzazione Irap l’elevato valore assoluto dei costi, se non si indaga sulla tipologia di dette spese.
Con questa motivazione la Cassazione, con ordinanza 26574 del 22 ottobre scorso ha accolto il ricorso di un dottore commercialista.
La Ctr Campania aveva desunto l’autonoma organizzazione, pur in assenza di personale dipendente e di beni strumentali rilevanti, dal valore elevato dei redditi dichiarati dal contribuente per l'anno di riferimento e dall'importo dei costi (circa 150 mila euro ritenuti "rilevantissimi".
Secondo la Cassazione la Ctr si è posta contro gli ultimi e consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità, in particolare per aver ritenuto, ex se, indice della sussistenza del requisito dell'autonoma organizzazione il valore assoluto dei costi e dei compensi percepiti, prescindendo del tutto dall'esame della tipologia di dette spese. Infatti il valore assoluto dei compensi e dei costi (così come il loro reciproco rapporto percentuale) non fornisce sempre elementi utili per desumere l’esistenza del presupposto impositivo, “posto che i compensi alti possono essere sintomo anche del mero valore ponderale specifico dell’attività professionale (si pensi al chirurgo plastico delle dive dello spettacolo)”; mentre l’elevato ammontare delle spese può dipendere da costi strettamente collegati all’aspetto personale dell’attività professionale (spese alberghiere o di rappresentanza, carburante utilizzato per il veicolo strumentale etc.) “e costituenti mero elemento passivo per l’esercente l’attività professionale, non funzionali allo sviluppo della produttività e non correlate pertanto all’implementazione dell’aspetto organizzativo, e perciò stesso inidonee a descrivere il modo in cui l’attività è concretamente esercitata (cfr. 21762/2018, 9431/2018, 4851/2018 e 23557/2016; per i compensi cfr. in senso conforme Cass. 29863/2017 e 22705/2016).
Il ricorso del professionista è stato quindi accolto con rinvio della controversia ad altra sezione della Ctr che dovrà verificare gli aspetti evidenziati dalla Cassazione.