Nel caso di specie:
- un istituto di credito residente in Svizzera (senza stabile organizzazione in Italia)
- eroga finanziamenti in favore di soggetti residenti nel nostro territorio, sia imprenditori (in quanto tali sostituti d’imposta) sia persone fisiche private.
In tale situazione è stato chiesto:
- il corretto trattamento fiscale degli interessi attivi di fonte italiana corrisposti al soggetto Svizzero
- nonchè le eventuali necessarie modalità dichiarative da parte della banca svizzera.
In risposta a tale quesito è stato chiarito quanto segue.
Obbligo di dichiarazione:
- secondo la normativa interna (ex art. 151 c. 1 ed art. 23 Tuir) tutti i redditi di capitale percepiti da non residenti sono assoggettati a tassazione in Italia:
- con l'applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’imposta se corrisposti da un sostituto d’imposta
- in caso contrario (erogatore un privato): il non residente deve assoggettare a imposizione i redditi prodotti in Italia presentando la dichiarazione
Aliquota applicabile:
Le Convenzioni bilaterali sono preordinate alle norme interne, secodo la gerarchia delle fonti.
L’articolo 11 della Convenzione Italia-Svizzera prevede (al pari del mod. Ocse) una potestà impositiva concorrente:
- tra lo stato della della fonte del reddito: fissando una tassazione massima nello stato della fonte al 12,50%
- e lo stato di residenza del percipiente.
Tanto premesso, per quanto attiene gli interessi incassati dalla banca Sviezzera provenienti:
- da sostituti d'imposta (imprenditori): la ritenuta d'imposta applicata esonera da indicazione in una dichiarazione in Italia della banca (i sostituti devono presentare il 770)
- da privati: gli interessi devono essere dichiarati dalla banca svizzera (nel mod. Redditi SC, nel caso di specie, indicato a rigo RN7 l'aliquota del 12,5%).