Una sola operazione antieconomica non è sufficiente a legittimare l’accertamento analitico induttivo nei confronti della società. L’operato della contribuente, infatti, deve essere valutato nel suo complesso senza isolare la singola manovra dal contesto della contabilità aziendale e della situazione finanziaria globale.
Lo ha stabilito un’interessante ordinanza della Cassazione (la n. 25217 dell’11 ottobre) con cui ha accolto il ricorso
La vicenda riguarda un avviso di accertamento con cui l’amministrazione finanziaria procedeva alla ricostruzione analitico-induttiva dei ricavi alla luce di un’operazione antieconomica posta in essere dalla contribuente con una società del gruppo.
Secondo la Ctr Lazio l’operato dell’Agenzia delle entrate era pienamente legittimo in virtù dell’evidente antieconomicità del contratto di servizi (che prevedeva l’uso esclusivo del Castello di Santa Maria Novella) che comportava costi elevati a fronte di ricavi esigui.
Il verdetto è stato ribaltato in Cassazione che ha ricordato il consolidato orientamento secondo cui la presenza di scritture contabili formalmente corrette, pertanto, non esclude la legittimità dell'accertamento analitico-induttivo del reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del qualora la contabilità stessa possa considerarsi complessivamente inattendibile in quanto configgente con i criteri della ragionevolezza, anche sotto il profilo della antieconomicità del comportamento del contribuente.
In tali casi, è consentito all'ufficio dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere, sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, maggiori ricavi o minori costi, con conseguente spostamento dell'onere della prova a carico del contribuente (cfr. Cass. n. 7871 del 2012, 26036/2015 e 1530/2017) e ciò indipendentemente dalla riscontrata regolarità formale delle scritture contabili.
Quindi solo la grave incongruità o abnormità del dato economico esposto in dichiarazione priva le stesse scritture contabili di qualsiasi attendibilità.
Nel caso di specie l’errore della Ctr sarebbe stato quello di ritenere fondato l’accertamento analitico-induttivo sulla base dell’antieconomicità di una sola operazione senza verificare la situazione finanziaria della contribuente, nel complesso buona.
Il ricorso è stato accolto con rinvio della controversia ad altra sezione della Ctr Lazio.