In tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, il valore dei beni da sottoporre a vincolo deve essere adeguato e proporzionato al prezzo o al profitto del reato e il giudice, nel compiere tale verifica, deve fare riferimento alle valutazioni di mercato degli stessi, avendo riguardo al momento in cui il sequestro viene disposto, e il valore dell'acquisto, anche recente, può costituire un indice di riferimento qualora sia adeguato e non sproporzionato all'effettivo valore reale dell'immobile (nella specie valore di acquisto di euro 151.800 euro con valore di stima in perizia di euro 3.163.652 di euro) ma lo stesso è del tutto neutro quando il valore di mercato è radicalmente differente.
Lo ha stabilito la Cassazione con sentenza 41051 del 24 settembre con cui ha accolto il ricorso di un imputato e, per l’effetto, cassato con rinvio una pronuncia del Tribunale del riesame per una nuova valutazione del compendio sequestrato.
L’errore dei giudici del riesame sarebbe stato quello di utilizzare il valore storico invece che quello di mercato al momento del sequestro corroborato dai valori Omi nonché da quanto risultante dalla perizia di parte.
Secondo la Cassazione, invece, è evidente che il valore degli immobili sequestrati deve avvenire in relazione al reale prezzo di mercato. Infatti una sproporzione evidente renderebbe illegittimo il provvedimento di sequestro, limitando la proprietà in maniera sproporzionata rispetto alla sua funzione di cautela finalizzata alla confisca.
Nel caso di specie non si discuteva di un semplice scostamento ma di valori completamente difformi, nella proporzione di 1 a 21. Il valore di acquisto deve essere uno dei tanti elementi di valutazione ma va accantonato quando è del tutto inidoneo a determinare il valore dell’immobile (l’acquisto, infatti, può essere avvenuto all’asta, per un affare contingente e non rispettare il valore oggettivo del bene).
Sul punto si ricorda una recente pronuncia con cui la Cassazione ha stabilito che in sede di determinazione del valore degli immobili da sottoporre a sequestro, il giudice può fare riferimento al valore catastale in mancanza di elementi oggettivi che consentano di discostarsene, con onere della prova a carico dell'imputato che richiede la riduzione del sequestro (cfr. Cass. 38855/2018).
Inoltre, con sentenza la sentenza 4195 del 2017, sostanzialmente conforme nel ragionamento a quella in commento, la Cassazione ricorda che la valutazione del compendio immobiliare non deve necessariamente essere effettuata sulla base dei valori catastali: al fine di accertare il valore reale dei beni, il giudice deve fare riferimento alle valutazioni di mercato degli stessi, avendo riguardo al momento in cui il sequestro è disposto.
Tuttavia, per poter far riferimento al valore di mercato del bene è necessario che quest’ultimo sia desunto sulla base di elementi certi ed attendibili, che diano conto di una “effettiva” valutazione del bene stesso (nel caso di cui alla pronuncia in commento c’erano i valori Omi ed una perizia di parte).