Con la risposta all'interpello n. 26 del 04/10/2018 l'Agenzia delle Entrate ha analizzato la tassazione del reddito percepito dal contribuente italiano che ha svolto attività di ricerca negli USA.
Nel caso di specie:
L'Agenzia delle Entrate ripercorre innanzitutto i criteri per l'individuazione della residenza fiscale in Italia, evidenziando che:
con la conseguenza di dover dichiarare in Italia tutti i redditi ovunque prodotti (art. 3, co. 1, TUIR) per l’annualità 2017.
L'Agenzia prosegue, poi, analizzando il contenuto della Convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni tra Italia e USA, richiamata dall'istante.
In particolare, esamina l'art. 20 della convenzione, che regolamenta l'attività svolta da professori/insegnanti o ricercatori, il quale cita testualmente che: “Un professore od un insegnante che soggiorna temporaneamente in uno Stato contraente per un periodo non superiore a due anni allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una università, collegio, scuola od altro istituto d’istruzione riconosciuto, o presso una istituzione medica finanziata principalmente dal Governo e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell’altro Stato contraente, è esente, per un periodo non superiore a due anni, da imposizione nel primo Stato contraente per le remunerazioni relative a tali attività di insegnamento o di ricerca”.
La disposizione (che non si discosta dal modello OCSE) prevede:
in generale: la tassazione "concorrente" tra i due Stati (con il beneficio del tax credit)
in deroga: per trasferimenti temporanei (per un massimo di 2 anni), lo stato in cui si realizza l'attività (USA) rinuncia alla tassazione, a favore dell'altro Stato (Italia), senza dare adito al meccanismo del tax credit.
Pertanto, correttamente la contribuente ha applicato l'esenzione nella dichiarazione presentata negli USA e sarà tenuta a tassare integralmente tale reddito in Italia.
Il ragionamento effettuato dall'Agenzia risulta certamente corretto, anche se parziale.
In primo luogo va detto che l'esenzione da Irpef degli "assegni di ricerca" percepiti in Italia non risulta estensibile ad analoga segni di ricerca percepiti all'estero, in quanto l'esenzione ed esposta da una legge nazionale (e risulta quindi applicabile solo a determinati assegni di ricerca, tra cui quelli erogati dalle università italiane).
In secondo luogo, l'Agenzia non approfondisce la possibilità che la contribuente possa risultare fiscalmente residente negli Stati Uniti in applicazione dell'art. 4 della citata Convenzione bilaterale (ciò potrebbe avvenire nel solo caso in cui l'effettivo trasferimento fosse avvenuto prima di luglio 2017, essendo quindi rimasta negli USA per più di 183gg in tale anno). Infatti tale articolo prevale sul Tuir (art. 75 Dpr 600/73) e, pertanto: