Con la risoluzione n. 65/E del 18 settembre 2018, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6892 per l’utilizzo in compensazione dello sport bonus.
Tale codice tributo nella compilazione del modello di pagamento, deve essere esposto nella sezione “Erario” (in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero nella colonna “importi a debito versati”, nelle ipotesi in cui il contribuente procede al riversamento del credito fruito). Nel campo “anno di riferimento”, invece, deve essere indicato, nel formato “AAAA”, l’anno in cui sono state effettuate le erogazioni liberali per le quali è riconosciuto il tax credit.
Si ricorda che il credito d'imposta in questione:
Si ricorda inoltre che l’elenco delle imprese a cui è riconosciuto il credito di imposta è stato pubblicato lo scorso 14 settembre sul sito dell’Ufficio per lo sport.