
È online, nella sezione del sito delle Entrate “l’Agenzia informa”, la guida “Le agevolazioni fiscali sulle spese sanitarie”. I
Recepite le novità relative alla possibilità di portare in detrazione l’acquisto di alimenti medici a fini speciali è stata introdotta dal decreto legge n. 148/2017 (articolo 5-quinquies). Si tratta dei prodotti inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale istituito ai sensi dell’articolo 7 del decreto 8 giugno 2001 del ministro della Sanità. Restano esclusi dall’agevolazione, per adesso, gli alimenti destinati ai lattanti (contenuti nella sezione A3 del Registro) e gli alimenti senza glutine (sezione A2).
Per avere diritto alla detrazione, al momento prevista solo per gli anni 2017 e 2018, occorre conservare la fattura o lo scontrino fiscale parlante, che deve riportare natura, qualità e quantità dei prodotti acquistati, oltre al codice fiscale del destinatario degli alimenti.
Per il 2017, visto che la norma è stata introdotta in corso d’anno, la guida ricorda che sono ritenuti ugualmente validi le fatture e gli scontrini che non riportano i dati richiesti, purché il contribuente li integri con il proprio codice fiscale e richieda al rivenditore un’attestazione da cui risulti che il prodotto venduto è riconducibile tra gli alimenti a fini medici speciali indicati nella sezione A1 del citato Registro e che non è destinato ai lattanti.
Rientrando tra le altre spese sanitarie, la detrazione è pari al 19% sulla parte eccedente l’importo di 129,11 euro (franchigia).
Non è previsto un tetto massimo di spesa e il beneficio spetta anche per gli acquisti effettuati nell’interesse di un familiare a carico.
Recepite dalla guida altri importanti chiarimenti che l’Agenzia ha fornito con la circolare 7/E del 27 aprile scorso. Tra questi, la detraibilità per le prestazioni rese: