Con la pubblicazione della risposta ad un interpello, e' stata inaugurata la nuova sezione del sito dell’Agenzia delle entrate, prevista dal provvedimento 7 agosto 2018 e destinata ad accogliere le risposte agli interpelli e i documenti di sintesi delle posizioni interpretative dell’Amministrazione finanziaria: oggi, infatti, sono stati pubblicati il primo interpello e il primo principio di diritto.
Nella nuova sezione del sito dell’Agenzia, è stato pubblicato anche il primo principio di diritto secondo cui “sulla base del parere tecnico fornito dall’Agenzia delle dogane, che ha ritenuto che la conservazione in acqua del mare del pomodoro datterino possa assimilarsi alla conservazione in acqua cui sia stato aggiunto del sale (…), alla relativa cessione si ritiene applicabile l’aliquota Iva del 4%”.
Il pomodoro datterino, quindi, viene ricompreso nella categoria “pomidori pelati e conserve di pomidori”, per la quale la disciplina Iva prevede, appunto, l’aliquota del 4% (voce n. 16, Tabella A, parte II, allegata al Dpr 633/1972).
L’istanza è stata presentata da una società (avente la sede legale in uno Stato Ue) che opera nel settore della produzione e della commercializzazione di integratori alimentari e altri prodotti. I beni sono venduti principalmente a privati consumatori attraverso il sito internet della società.
I prodotti sono stati ceduti anche in Italia a persone fisiche non soggetti Iva per un importo superiore a 35mila euro e, pertanto, è stata presentata la documentazione necessaria per l’identificazione diretta ai fini Iva.
La società, quindi, dovendo pagare l’Iva in Italia per le cessioni oltre il limite dei 35mila euro, ha chiesto all’Agenzia di conoscere quale sia l’aliquota applicabile.
I prodotti a cui si riferisce l’interpello sono quattro:
Innanzitutto, l’Amministrazione ricorda che in tema di aliquota Iva applicabile agli “integratori alimentari”, si è già espressa in precedenti documenti di prassi (cfr risoluzioni n. 153/E del 31 ottobre 2005, n. 290/E del 10 luglio 2008 e n. 383/E del 14 ottobre 2008), nei quali è stato affermato che alle cessioni di tali prodotti si applica l’aliquota del 10% in quanto gli stessi sono riconducibili alla categoria “preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove” (n. 80, Tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972).
Nel caso in esame, i primi tre prodotti elencati nel paragrafo precedente (preparato di polvere composto da diversi ingredienti di origine naturale, integratore alimentare in capsule con vitamine e polveri vegetali, integratore alimentare in capsule con estratti vegetali) rientrano nella suindicata categoria con conseguente applicazione alle relative cessioni dell’aliquota Iva ridotta del 10%.
Invece, l’ultimo dei prodotti commercializzati dalla società istante (preparato in polvere all’aroma di cappuccino) va ricompreso nella categoria “cioccolato e altre preparazioni alimentari contenenti cacao in confezioni non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune” (n. 64, Tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972) e, quindi, anche le relative cessioni scontano l’Iva al 10%.
Le conclusioni dell’Agenzia delle entrate tengono conto anche della corrispondente classificazione dei prodotti nell’ambito della Tariffa doganale.