Rispondono del reato di dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture per operazioni inesistenti i soci accomandatari di una sas in relazione ad alcune fatture per prestazioni di pulizia mai avvenute: nessuno infatti aveva mai visto all’opera negli uffici della società committente il personale incaricato della società di pulizia, tra l’altro sfornita di una sia pur minima organizzazione aziendale.
Tale quadro indiziario è stato ritenuto sufficiente dalla Corte d’appello di Ancona e confermato dalla Cassazione con sentenza 38822 del 22 agosto.
Con il ricorso in Cassazione gli imputati denunciavano violazione dell’art. 2 del d.lgs. 74/2000 in ordine alla ritenuta inesistenza da parte dei giudici di appello delle prestazioni di pulizia. Secondo i ricorrenti dal quadro probatorio emerso in sede di merito, in particolare attraverso una serie di deposizioni, si desumeva chiaramente l'effettuazione del servizio, sia pure avvalendosi di personale non formalmente assunto; inoltre era semplicemente una congettura priva di riscontri probatori concreti la circostanza che il rappresentante della società di pulizie restituisse, almeno parzialmente, il denaro relativo alle prestazioni fatturate, circostanza desunta dal prelievo di contante dal suo conto bancario in concomitanza con i pagamenti effettuati dalla committente. A riprova dell’effettività della prestazione anche l’esistenza di un contenzioso tra le due società conseguente ad un decreto ingiuntivo ottenuto dalla società di pulizie e concluso con un accordo transattivo stragiudiziale.
Il ricorso è stato considerato manifestamente infondato.
Innanzitutto la Cassazione rileva come i motivi di ricorso, formalmente qualificati come violazione di legge, in realtà introducono velatamente censure sull’impianto motivazionale della pronuncia impugnata, richiedendo una diversa valutazione dei fatti dai quali la Corte d’appello ha desunto l’inesistenza delle prestazioni fatturate.
Inoltre le censure sarebbero volte a sollecitare una valutazione alternativa delle fonti di prova, inammissibile in sede di legittimità ove la decisione impugnata sia lineare e logica. E nel caso di specie i giudici di appello avevano correttamente evidenziato che
1) l’effettuazione di prestazioni di pulizia non poteva certo prescindere da una sia pur rudimentale struttura organizzativa e contabile;
2) nessuno aveva mai visto all'opera negli uffici della società committente il personale incaricato delle pulizie;
3) i pagamenti in favore dell’impresa, sebbene effettuati con modalità tracciabili, erano sempre accompagnati da successivi prelievi di denaro contante, di ingente importo, da parte del titolare, prelievi del tutto compatibili con una restituzione delle somme agli imputati (elemento forse debole ai fini di un giudizio di colpevolezza, in quanto frutto di un ragionamento puramente probabilistico e non univoco).