Con la risoluzione 59/E del 2 agosto 2018, l'Agenzia ha chiarito che dopo l’inserimento del punto 20-bis nella Tabella A, parte terza, allegata al Dpr 633/1972, da parte della legge comunitaria 2016, l’Iva ridotta si applica:
- alle cessioni di “tartufi freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato”.
La norma:
- limita l’applicazione dell’aliquota agevolata
- alle cessioni di tartufo inteso come prodotto fresco, refrigerato e temporaneamente conservato; non si prevede l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata per il prodotto surgelato.
Ne deriva che:
- alle cessioni di tartufo si applicano aliquote Iva diverse a seconda dello stato del prodotto:
- per la cessione di tartufo fresco si applica l'aliquota IVA agevolata
- quando il tartufo viene lavorato, vale a dire conservato temporaneamente, tramite tecniche di stabilizzazione termica dei contenitori, immerso in acqua salata o in olio, l’Iva è del 10 per cento.
- se surgelato, l’imposta va nella misura ordinaria.