In materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'articolo 52 del Dpr. n. 633/72, impone la redazione del processo verbale di chiusura delle operazioni in ogni caso di accesso o ispezione nei locali dell'impresa, compresi gli atti di accesso finalizzati alla raccolta di documentazione, e solo dal rilascio di copia del predetto verbale decorre il termine di sessanta giorni trascorso il quale può essere emesso l'avviso di accertamento ai sensi dell'articolo 12, comma 7, della l. n. 212/00.
Lo ha stabilito la Cassazione con ordinanza n. 20290 del 31 luglio con cui ha accolto il ricorso di una società cassando senza rinvio una sentenza della Ctr Lombardia e annullando definitivamente un avviso di accertamento emesso prima del decorso del termine dilatorio di 60 giorni dall’accesso e senza redazione un verbale di chiusura delle operazioni.
La vicenda riguardava un avviso di accertamento emesso sulla base di documentazione acquisita in sede di accesso e di altra documentazione con cui l’Agenzia delle entrate recuperava a tassazione gli utili spettanti ad una srl associata considerati come costo indeducibile in quanto sottendevano un’operazione antieconomica.
La Ctr Lombardia riteneva che non vi fosse alcuna violazione dell’art. 12, comma 7 legge 212/2000 e che l’accertamento fosse congruamente motivato in ordine all’antieconomicità.
Il verdetto veniva ribaltato in Cassazione secondo cui la garanzia di cui all'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000 n. 212 si applica a qualsiasi atto di accertamento o controllo con accesso o ispezione nei locali dell'impresa, ivi compresi gli atti di accesso istantanei finalizzati all'acquisizione di documentazione, in quanto la citata disposizione non prevede alcuna distinzione ed è, comunque, necessario redigere un verbale di chiusura delle operazioni anche in quest'ultimo caso, come prescrive l'art. 52, sesto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633. Solo dal rilascio di copia del predetto verbale decorre il termine di sessanta giorni trascorso il quale può essere emesso l'avviso di accertamento ai sensi dell'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (cfr. in senso conforme Cass. 15624/2014 e, da ultimo 28312/2017, 5999/2018 e 8750/2018).
A tal fine a nulla rileva che il verbale, non denominato formalmente come "pvc", sia un verbale meramente descrittivo delle operazioni di verifica; del resto, concludono i giudici di legittimità, l'impiego di una locuzione generica come "verbale di chiusura delle operazioni", contenuta nel comma 7 del predetto articolo 12, è difatti capace di comprendere nel proprio ambito tutte le possibili tipologie di verbali che concludano le operazioni di accesso, verifica o ispezione nei locali, indipendentemente dal loro contenuto.
Nel caso di specie era completamente mancata la redazione di qualsivoglia verbale.
Di conseguenza il ricorso è stato accolto su questo rilievo procedurale e con assorbimento degli altri motivi di merito. La sentenza della Ctr è stata cassata senza rinvio con annullamento definitivo dell’atto di accertamento impugnato.