Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario - e non di quello tributario - la controversia avente ad oggetto diritti e obblighi attinenti ad un rapporto previdenziale, anche se originata da pretesa azionata dall'ente previdenziale a mezzo cartella esattoriale o avviso di accertamento tributario.
Lo hanno stabilito le Sezioni Unite con sentenza 19523 del 23 luglio decidendo un regolamento preventivo di giurisdizione proposto da un contribuente destinatario di un avviso di addebito Inps per contributi IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) omessi e per relativi accessori, avviso occasionato da un accertamento dell'Agenzia delle Entrate.
L’Inps si costituiva eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore di quello tributario.
Secondo la Cassazione la giurisdizione appartiene al giudice ordinario: infatti le controversie relative all'impugnazione di cartelle che si riferiscono esclusivamente a ruoli emessi dall'Inps per contributi previdenziali, con corrispondenti somme aggiuntive ed interessi di mora, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. Rientrano infatti nella giurisdizione di detto giudice, e non di quello tributario, le controversie aventi ad oggetto diritti ed obblighi attinenti ad un rapporto previdenziale obbligatorio, anche se originate da pretese azionate dall'Ente previdenziale a mezzo di cartella esattoriale (ora di pagamento), non solo per l'intrinseca natura del rapporto, ma anche perché l'art. 24 del D.Lgs. n. 46/1999, sul riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, nell'estendere tale procedura anche ai contributi o premi dovuti agli Enti pubblici previdenziali, espressamente prevede che il contribuente, in presenza di richiesta di contributi previdenziali, può proporre opposizione contro l'iscrizione a ruolo avanti al giudice del lavoro (cfr. in senso conforme Cass. 15168/2010, 6539/2010 e 7399/2007).
In altri termini ciò che conta ai fini del riparto della giurisdizione è la natura del rapporto sottostante a nulla rilevando la circostanza, meramente occasionale, che la pretesa creditoria dell’Inps sia nata da un atto di natura tributaria come l’avviso di accertamento.