Con la risoluzione 57/E sono stati istituiti due ulteriori codici:
- A196 (“Atti giudiziari – Imposta di registro – somme liquidate dall’ufficio”)
- e A197 (“Atti giudiziari – Sanzione imposta di registro – somme liquidate dall’ufficio”), da utilizzare nel caso in cui si intenda pagare solo una parte di quanto preteso dall’erario.
Inoltre, sono stati ridenominati altri codici (istituiti con la risoluzione 16/2016):
- A140 “Atti giudiziari e Successioni – Imposta ipotecaria – somme liquidate dall’ufficio”
- A141 “Atti giudiziari e Successioni – Imposta catastale – somme liquidate dall’ufficio”
- A146 “Atti giudiziari e Successioni – Imposta di bollo – somme liquidate dall’ufficio”
- A148 “Atti giudiziari e Successioni – Sanzione Imposta di bollo – somme liquidate dall’ufficio”
- A149 “Atti giudiziari e Successioni – Sanzione Imposte e tasse ipotecarie e catastali – somme liquidate dall’ufficio”
- A152 “Atti giudiziari e Successioni – Interessi – somme liquidate dall’ufficio”.
Nel modello di pagamento unificato trovano posto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, evidenziando negli appositi campi il “codice ufficio”, il “codice atto” e l’“anno di riferimento” indicati dall’Agenzia delle entrate.
Il documento di prassi, infine, ricorda che per le spese di notifica il codice tributo da esporre è il “consueto” 9400.