Con la risoluzione 56/E del 18/07/2018 l'Agenzia delle Entrate ha analizzato l'applicazione dell'imposta di bollo alle istanze occupazione di suolo pubblico.
Evidenzia l'Agenzia che l'art. 1 dell'allegato B del D.P.R. n. 642 del 1972 considera esenti dall’imposta di bollo le “petizioni agli organi legislativi; atti e documenti riguardanti la formazione delle liste elettorali, atti e documenti relativi all'esercizio dei diritti elettorali ed alla loro tutela sia in sede amministrativa che giurisdizionale”.
Tanto evidenziato l'Agenzia sottolinea come secondo il costante orientamento della giurisprudenza nazionale e comunitaria, le norme recanti esenzioni o agevolazioni fiscali non sono suscettibili di interpretazione né analogica né estensiva, dovendo, al contrario, trovare applicazione per le sole fattispecie tassativamente contemplate dalla previsione agevolativa.
Alla luce di ciò, secondo l'Agenzia:
- nella nozione di “petizioni agli organi legislativi”, si possono ricomprendere sia le iniziative con le quali i cittadini esercitano il diritto loro riconosciuto dall’articolo 50 della Costituzione, secondo cui “Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità”, sia le analoghe iniziative previste dal Trattato dell’Unione europea e dagli Statuti regionali e locali
- nella nozione di “atti e documenti relativi all'esercizio dei diritti elettorali”, possa ricomprendesi anche gli atti e documenti riferiti ad iniziative mediante le quali i cittadini sollecitano un’attività legislativa, nei limiti, tuttavia, in cui tali iniziative siano previste e riconosciute dalla Costituzione (come nel caso dei citati articoli 71 e 75 della Costituzione) o da altre previsioni normative a carattere comunitario, nazionale, regionale o locale.
Alla luce di tale orientamento interpretativo, l'Agenzia ritiene che le richieste di occupazione del suolo pubblico, e le relative autorizzazioni rilasciate dai Comuni, per la raccolta di firme, possano essere esentate in modo assoluto dal pagamento dell’imposta di bollo al ricorrere delle seguenti condizioni:
- siano finalizzate a sottoscrivere petizioni alle Camere (articolo 50 della Costituzione), al Parlamento europeo (articolo 227 del Trattato UE), ai consigli regionali e delle province autonome e ai consigli degli enti locali, secondo quanto previsto dai rispettivi Statuti;
- siano rivolte a promuovere la presentazione di proposte di legge di iniziativa popolare alle Camere (articolo 71 della Costituzione), alla Commissione europea (ECI), ai consigli regionali e delle province autonome, ai consigli degli enti locali, secondo quanto previsto dai rispettivi Statuti;
- siano dirette a promuovere iniziative politiche per richiedere i referendum previsti dalla Costituzione, dalle leggi e dagli Statuti delle regioni e delle province autonome, nonché dagli Statuti degli enti locali;
- siano finalizzate all’esercizio dei diritti di voto nell’ambito di una consultazione elettorale per la quale sia stata già fissata la data delle elezioni e l’attività propagandistica o informativa sia svolta durante il c.d. “periodo elettorale”.
Dette condizioni si riferiscono all’esercizio dei diritti elettorali per ogni livello di democrazia rappresentativa: comunitario, nazionale, regionale e delle province autonome, locale.
Le richieste di occupazione del suolo pubblico e i relativi provvedimenti di autorizzazione, finalizzati ad iniziative diverse da quelle sopra previste, sono soggette all’imposta di bollo fin dall’origine nella misura di euro 16,00 per il combinato disposto degli articoli 3 e 4 della tariffa annessa al d.P.R. n. 642 del 1972.
Viene infine sottolineato, in linea con quanto sostenuto nella risoluzione n. 89 del 1° aprile 2009 , che la mera attività divulgativa, propagandistica o di proselitismo non può fruire dell’esenzione dall’imposta di bollo, salvo che la medesima si svolga durante il cd. “periodo elettorale”, così come definito dalle vigenti disposizioni in materia di consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali e delle province autonome, comunali. In quest’ultimo caso, l’esenzione dall’imposta di bollo si applica alle richieste di occupazione del suolo pubblico e alle relative autorizzazioni anche nell’ipotesi in cui tali atti siano rispettivamente presentati e rilasciati prima dell’inizio del c.d. “periodo elettorale”, ancorché dispieghino i loro effetti durante il medesimo periodo elettorale.