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Notizie Flash 17/07/2018

Contratto di comodato gratuito a figli e parenti - Effetti ai fini Imu e Tasi

Contratto di comodato gratuito a figli e parenti - Effetti ai fini Imu e Tasi

La Legge di Stabilità 2016, Legge n. 208 del 28.12.2015 “Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, in G.U. del 30.12.2015 ed entrata in vigore il 1.01.2016, ha introdotto importanti novità in materia di tributi e imposte gravanti sugli immobili.

In particolare, tra gli altri provvedimenti, spicca quello che regolamenta l'applicazione di aliquote ridotte o l'esenzione dell'applicazione dell'Imu (Imposta Municipale Unica) e della Tasi (Tassa sui Servizi Indivisibili) nei casi di immobili residenziali concessi in comodato gratuito dai genitori ai figli o viceversa, per se e per il proprio nucleo familiare.

La Legge di Stabilità 2016 all'articolo 1 comma 10, lettera b) prevede che:

All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, prima della lettera a) è inserita la seguente: “0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23”.

Definizione di contratto di comodato:

Troviamo la definizione di contratto di comodato agli articoli da 1803 a 1812 del Codice Civile.

In particolare, l'art. 1803 al comma 1, il quale definizione “il contratto di comodato è quel contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo e per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta, il contratto è essenzialmente gratuito”.

Le normative vigenti non prevedono l'obbligo della forma scritta; vale, in qualche modo, il così detto comportamento concludente (l'uso da parte di terzi della cosa concessa, l'obbligo di conservarla in buono stato, l'obbligo di restituirla, l'assenza di corresponsione di un canone).

Nel caso in cui, anche ai fini di opponibilità ai terzi (incluso il Fisco; si pensi al caso dei lavori effettuati dal padre su una casa intestata al figlio non convivente, per la detrazione del 50%) si decida di stipulare il contratto di comodato per iscritto, con il conseguente obbligo di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate (la registrazione vige nel solo "caso d'uso" per il comodato "verbale", infatti - v. RM 14/2001).

Qualora la concessione all'uso di beni mobili o immobili preveda il pagamento di un corrispettivo si configura la fattispecie di contratto di locazione, al quale saranno applicate conseguentemente le specifiche norme civili e fiscali.

Requisiti:

Alla luce di quanto sopra riportato, i requisiti richiesti per poter accedere alla riduzione o esenzione del tributo, fissati in maniera chiara, non lasciando più quindi discrezionalità ai Comuni in merito all'equiparazione dell'immobile, destinato in comodato ai parenti, all'abitazione principale, sono:

  • il comodante, ovvero chi concede in uso gratuito l'abitazione, potrà essere proprietario solo di un'altra abitazione oltre a quella concessa, ovvero quella destinata quale abitazione principale per sé e per il proprio nucleo familiare;
  • il comodatario, ovvero chi riceve in comodato l'alloggio, deve essere legato da un rapporto di parentela entro il 1^ grado (genitori / figli);
  • il comodatario deve adibire l'immobile ad abitazione principale per sé e per il proprio nucleo familiare;
  • l'immobile oggetto di comodato gratuito non deve rientrare nelle categorie catastali: A/1, A/8 e A/9 (considerate abitazioni di lusso);
  • il comodante non deve possedere altri immobili, in Italia, ad eccezione eventualmente dell'immobile ove risiede abitualmente utilizzato quale abitazione principale per sé e per il proprio nucleo familiare;
  • sia l'immobile del comodante (utilizzato come abitazione principale per sé e per il proprio nucleo familiare) che quello concesso al comodatario (da utilizzarsi come abitazione principale per sé e per il proprio nucleo familiare) devono essere stabiliti nello stesso comune.

Adempimenti:

Così come sono stati fissati chiaramente i requisiti per poter accedere alla riduzione dei tributi o alla loro esenzione, in relazione anche alle delibere adottate dai singoli Comuni, sono stati indicati anche gli adempimenti obbligatori e i termini entro i quali comunicare tale stato di fatto.

In particolare:

  • il contratto di comodato gratuito ai parenti di 1° grado deve risultare da atto scritto (in quanto tale da registrare obbligatoriamente, come indicato sotto) o da contratto verbale registrato su base volontaria (in tal caso non vi è un "termine fisso" per la registrazione, e ciò permette di "retrodatare" la data di efficacia del contratto, restando le altre modalità inalterate)
  • la registrazione del contratto di comodato scritto deve avvenire nel termine fisso (20 giorni dalla stipula)
  • la registrazione del contratto sconta l'imposta di registro nella misura fissa (di € 200,00), da versare col mod. F23 (versamento che può essere eseguito presso Banche o Uffici Postali)
  • su ogni copia del contratto per la quale si richiede la registrazione (normalmente due: una per le Parti e una per l'Ufficio) deve essere applicata la marca da bollo di € 16,00
  • il comodante dovrà inoltre produrre la dichiarazione IMU al comune dove ha sede l'immobile, entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo con l'indicazione che l'immobile è concesso in comodato gratuito
  • la registrazione è dovuta solo inizialmente (non si tratta, infatti, di una "locazione"), anche laddove sia previsto il "rinnovo tacito" alla scadenza.  Al contrario, in assenza di clausola espressa di rinnovo tacito, il nuovo contratto stipulato alla scadenza di quello precedente dovrà nuovamente essere oggetto di registrazione, con le modalità già sopra descritte.

Passaggi necessari per la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate:

Ai fini della registrazione del contratto di comodato presso l'Agenzia delle Entrate (la registrazione del contratto può avvenire presso qualsiasi ufficio, non necessariamente presso quello in cui si trova l'immobile) è necessario:

  • produrre il contratto, firmato in originale, in tre copie (una per l'Ufficio e una ciascuna per ciascuna delle Parti; al fine di “risparmiare una marca da bollo potranno essere prodotte solo due copie: una per l'Ufficio e una da condividere per le Parti);
  • produrre una marca da bollo, emessa con data non successiva a quella della data di stipula del contratto, per ciascuna copia del contratto della quale si richiede la registrazione;
  • compilare il Modello 69, contenente i dati di entrambe le Parti, disponibile sia presso l'Ufficio dove richiedere la registrazione sia presso il sito web dell'Agenzia delle Entrate;
  • effettuare il versamento dell'imposta di bollo, nella misura fissa di € 200,00, con modello F23 e con l'indicazione del codice tributo 109T;
  • produrre copia dei documenti di identità delle Parti.

Fac simile contratto di comodato gratuito parenti di primo grado:

Di seguito si riporta fac simile modello di contratto di comodato gratuito per la concessione dell'immobile da adibire ad abitazione principale sottoscritto tra parenti di primo grado:

File allegati:
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33.018 risultati
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In relazione al CPB per il biennio 2025/2026 (riservato ai soggetti ISA che non hanno già aderito per il biennio 2024/2025), il tool agevola l'individuazione del regime di tassazione più favorevole tra: la tassazione ordinaria (assenza di adesione al CPB) la tassazione in base al reddito concordato con applicazione della flat tax incrementale sull'extrareddito rispetto al 2024. L'utente può scegliere di determinare analiticamente il reddito proposto (in base ai dati degli ISA dal 2022 al 2024, secondo la Nota metodologica del 28/04/2025), o indicare direttamente il detto reddito (si trascura il foglio "Det analitica proposta").
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Il tool determina la quota detraibile degli oneri delle persone fisiche alla luce delle novità introdotte dalla Riforma dell'Irpef (art. 1, D.lgs 216/2023) e dalla Legge di Bilancio 2025. In particolare viene applicato il conteggio riferito al duplice limite: in caso di reddito dichiarato superiore a . 75.000 (art. 16-ter, Tuir), parametrato anche al numero dei figli a carico in caso di reddito dichiarato superiore a . 120.000 o a . 240.000 (art. 15, co. 3-bis, Tuir).
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Entro il prossimo 30/06 (o 30/07 con la maggiorazione dello 0,4) va effettuato il versamento delle imposte a saldo del periodo 2024 e del 1 acconto 2025 risultanti dal mod. Redditi 2025/Irap 2025.
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Il Dipartimento per lo Sport ha comunicato che: è attiva fino al 5 agosto 2025 la piattaforma on line per l’invio delle domande di riconoscimento per usufruire del credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive a valere sulle operazioni svolte nel terzo trimestre dell’anno fiscale 2023. I lavoratori autonomi, le imprese e gli enti non commerciali interessati possono, quindi, inviare le domande per richiedere il relativo credito d’imposta.
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E' stato pubblicato nella G.U. n. 134 del 12 giugno 2025 il Decreto legislativo n. 81/2025 (cd. "Correttivo-bis") rubricato Disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie, approvato in via definitiva dal CdM del 4/06/2025, che entra in vigore dal 13 giugno 2025.
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Nella giornata di ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato uno schema di decreto legge fiscale, nell'ambito del quale è prevista la proroga dei versamenti delle imposte. Le modalità applicative della proroga ricalcano quelle già più volte adottate dal legislatore nel recente passato (per ultimo quella disposta nel 2023); in particolare, per i "soggetti ISA" il termine originario del 30 giugno è posticipato al 20 luglio 2025, senza alcuna maggiorazione (posto che detto termine cade di domenica, slitta al 21/07/2025) in alternativa, i versamenti potranno essere effettuati dal 22 luglio al 20 agosto 2025, applicando una maggiorazione dello 0,4 a titolo di interesse corrispettivo.
L’evoluzione della Giurisprudenza 12/06/2025
Concorrenza e risarcimento del danno: non basta una violazione accertata per giustificare l’accesso alle prove
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Notizie Flash 12/06/2025
Investimenti strategici per il rilancio del settore ittico italiano: pubblicati due bandi per 21 milioni di euro
Il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (Masaf) ha annunciato l’attivazione di due nuovi bandi a favore della filiera ittica nazionale, con un finanziamento complessivo pari a 21 milioni di euro, stanziati nell’ambito del Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027. Le misure sono orientate a modernizzare gli impianti, promuovere l’innovazione tecnologica e rafforzare la sicurezza sul lavoro, oltre a favorire una maggiore organizzazione commerciale e cooperazione tra produttori.
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Con riferimento alla causa C433/24, l’Avvocato Generale della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha fornito chiarimenti di rilievo sul trattamento IVA riservato alla rivendita di oggetti d’arte quando la loro cessione iniziale avvenga tramite una persona giuridica, e non direttamente dall’artista persona fisica. La questione interpretativa, avanzata nell’ambito di un procedimento pregiudiziale, riguarda l’applicabilità del regime del margine alle cessioni successive di opere d’arte, quando queste siano state acquistate presso l’autore che, però, agisce attraverso una struttura societaria.
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Reintroduzione di beni nell’Unione Europea: l’esenzione IVA non decade per errori formali, salvo frode
Con la recente pronuncia nella causa C125/24, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha offerto chiarimenti significativi in tema di esenzione dall’IVA applicabile alle reintroduzioni di merci esportate temporaneamente fuori dal territorio dell’Unione. Il fulcro della questione analizzata risiede nella validità dell’esenzione IVA in presenza di irregolarità formali, quali la mancata presentazione in dogana o l’assenza della dichiarazione di immissione in libera pratica.
Notizie Flash 12/06/2025
ISCRO 2025: al via le domande per l’indennità straordinaria per i lavoratori autonomi
A partire dal 16 giugno 2025 è attivo il servizio telematico per la presentazione delle domande di indennità ISCRO – Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa – riferite all’anno in corso. Lo ha comunicato l’INPS attraverso il Messaggio n. 1858 diramato dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, a seguito delle disposizioni contenute nella legge di Bilancio 2024 (legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, commi da 142 a 155).
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Canoni di locazione non percepiti: la scrittura privata senza data certa non basta
Un’ordinanza della Corte di Cassazione (n. 12081, depositata il 7 maggio 2025) ha nuovamente acceso i riflettori su una questione centrale per il regime fiscale degli immobili strumentali concessi in locazione: il trattamento tributario dei canoni non percepiti e il valore probatorio delle scritture private non autenticate che attestino la risoluzione del contratto o la modifica del canone. L’aspetto normativo si concentra sull’articolo 2704 del codice civile, che disciplina l’opponibilità della data di una scrittura privata ai terzi, inclusa l’Amministrazione finanziaria.
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Software Visualizzazione 730-4 2025: online lo strumento per consultare e stampare i risultati contabili
Dal 12 giugno 2025 è disponibile, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, il nuovo strumento informatico denominato Visualizzazione 730-4 2025, dedicato a facilitare l’accesso e la consultazione delle comunicazioni contabili trasmesse dai Centri di assistenza fiscale (CAF) e dai professionisti abilitati. Tale software consente ai sostituti d’imposta, ovvero datori di lavoro ed enti pensionistici, o ai loro intermediari incaricati, di visualizzare e stampare i dati contenuti nei modelli 730-4, relativi ai risultati contabili delle dichiarazioni 730.
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Rimborso iva per beni ammortizzabili nell’ambito del gruppo iva: opere realizzate su beni di terzi
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Fisco passo per passo 12/06/2025
Iva e prestazioni di chirurgia e medicina estetica: il nuovo quadro normativo
La RM 42/E del 12 giugno 2025 affronta il complesso tema del trattamento ai fini IVA delle prestazioni rese nell’ambito della chirurgia estetica e della medicina estetica, alla luce delle modifiche legislative introdotte dall’articolo 4-quater del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191), successivamente modificato dall’articolo 7-sexies del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 (convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143). Il quadro normativo europeo e nazionale Il punto di partenza è l’articolo 10, primo comma, n. 18), del Decreto IVA (DPR 633/1972), il quale prevede l’esenzione IVA per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza.
Info Fisco 072 / 2512/06/2025
CPB 2025-2026 – Il punto della situazione dopo il "Correttivo-bis"
Il Consiglio dei Ministri ha recentemente approvato il testo definitivo del cd. Correttivo-bis della Riforma fiscale, che ha modificato la disciplina del CPB del prossimo biennio.