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Notizie Flash 17/07/2018

Sisma Sicilia: per aiuti di Stato lavoratore autonomo equiparato a imprese

Sisma Sicilia: per aiuti di Stato lavoratore autonomo  equiparato a imprese

In tema di misure di sostegno ai soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa, è legittimo il rifiuto del rimborso Iva al libero professionista laddove la corrispondente agevolazione tributaria è stata dichiarata aiuto di Stato illegittimo; infatti la nozione euro-unitaria d’impresa include qualsiasi entità che eserciti un’attività economica a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento, laddove costituisce attività economica qualsiasi attività che consista nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato dovendo considerarsi attività d’impresa anche quella svolta dal lavoratore autonomo (Corte giustizia: 23/04/1991, Hofner Elser; 16/11/1995, Federation francaise des societes d’assurances; 11/12/1997. Job Centre; 16/06/1987, Commissione vs. Italia; 01/07/2008, Motoe; 26/03/2009. Selex Sistemi Integrati). Il che si raccorda sia con la normativa fiscale europea, laddove si stabilisce che è soggetto passivo d’imposta sul valore aggiunto “chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un’attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività” (art. 9, p.1, Direttiva UE, n. 2006/112/CE; conf. art. 4, Direttiva UE, n. 77/388/CE), sia con la normativa europea sugli appalti pubblici, laddove si stabilisce che “i termini imprenditore, fornitore e prestatore di servii designano una persona fisica o giuridica o un ente pubblico o un raggruppamento di tali persone e/o enti che offra sul mercato, rispettivamente la realizzazione di lavori e/o onere, prodotti e servizi” (art. 1, p.8, Direttiva UE, n. 2004/18/CE).

Lo ha stabilito la Cassazione con ordinanza 18801 del 16 luglio con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate considerando legittimo il silenzio rifiuto serbato dall’amministrazione avverso l’istanza di rimborso presentata da un ragioniere.

Sul punto si ricorda che la Commissione europea - ipotizzando che la riduzione delle imposte in favore dei contribuenti colpiti da eventi sismici e le altre misure analoghe successivamente introdotte si configurino come aiuti di Stato incompatibili con i principi comunitari - ha avviato la procedura formale di indagine ai sensi dell’art. 108, paragrafo 2, del TFUE, ingiungendo altresì la sospensione dei predetti regimi agevolativi. La comunicazione dell’avvio della procedura formale di indagine, nonché l’ingiunzione di sospensione sono contenute nella decisione della Commissione europea C(2012) 7128 final del 17 ottobre 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 381 dell’11 dicembre 2012, e notificata ai sensi dell’art. 297 del TFUE in data 23 ottobre 2012.

L’art. 108, comma 3, del TFUE stabilisce che, qualora venga avviata la procedura finalizzata a verificare la compatibilità dell’aiuto di Stato con il mercato interno, “Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto ad una decisione finale”.

Inoltre, in presenza di un’ingiunzione di sospensione da parte della Commissione, occorre tener conto che, ai sensi dell’art. 12 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, “Se uno Stato membro non si conforma ad un’ingiunzione di sospensione …, la Commissione, …, può adire direttamente la Corte di giustizia delle Comunità europee perché essa dichiari che il mancato rispetto della decisione configura una violazione del trattato”.

Di conseguenza, in base alla decisione della Commissione europea C(2012) 7128 final, le misure agevolative introdotte a seguito di calamità naturali non possono allo stato essere applicate nei confronti dei contribuenti che – nel periodo a cui si riferisce l’imposta chiesta a rimborso - esercitavano attività economiche, per le quali si pone la questione sull’eventuale incompatibilità con la disciplina comunitaria sulla libera concorrenza.

Si tratta in particolare di:

• imprenditori individuali (agricoli e commerciali) ;

• lavoratori autonomi;

• società ed enti commerciali;

• enti non commerciali;

• società agricole;

• soci di società personali ed equiparate e associati di associazioni

costituite per l’esercizio di arti e professioni.

La nozione di impresa rilevante ai fini dell’applicazione della normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato è ampia e ricomprende ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica. Anche l’Agenzia delle entrate lo ha ben chiarito con circolare n. 14/E del 4 maggio 2012, punto 2.3, ove si precisa che “La nozione di impresa rilevante ai fini dell’applicazione della normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato è ampia e ricomprende ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica” (cfr. Cass. 3070/2018 e 29905/2017).

Unica possibilità per beneficiare dell’aiuto è provare (da parte del contribuente che ne invoca l’applicazione) che alcuni vantaggi concessi nel quadro dello stesso regime non costituiscano di per sé aiuti di Stato o configurino, interamente o in parte, aiuti compatibili con il mercato interno (ad esempio perché il beneficio individuale è concesso a soggetti che non svolgono un'attività economica e che pertanto non vanno considerati come imprese oppure che si tratti di un aiuto rientrante nel regime de minimis.

Spetterà al giudice del rinvio verificare questo aspetto, considerando, quanto al rispetto del regime de minimis che non basta che l'importo chiesto in rimborso ed oggetto del singolo procedimento sia inferiore alla soglia fissata del diritto dell'UE, dovendo invece la relativa prova riguardare l'ammontare massimo totale dell'aiuto rientrante nella categoria de minimis su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo (cfr. Cass. sez. lav. 14465/2017). In alternativa va valutata la sussistenza delle condizioni che, secondo la decisione della Commissione UE, fanno ritenere comunque compatibili gli aiuti in esame con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, par. 2, lett. b) TFUE, ovvero che si tratti di "aiuti destinati a compensare i danni causati da una calamità naturale" sempre che sussista "un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dalla singola impresa in seguito alle calamità naturali in oggetto e l'aiuto di Stato concesso a norma delle misure in esame"

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